Sentenza 370/1992 (ECLI:IT:COST:1992:370)
Massima numero 18682
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  09/07/1992;  Decisione del  09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:  18690  18691  18693  18694  18695  18696  18697  18698  18699  18700


Titolo
SENT. 370/92 A. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI - DETERMINAZIONE CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO PER PRETESA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA RICORRENTE (REGIONE TOSCANA), NEI CONFRONTI DEL DECRETO MINISTERIALE, NEL SUO COMPLESSO - RIFERIBILITA' DEI MOTIVI DELL'IMPUGNATIVA NON AL DECRETO MINISTERIALE, MA A NORMA DELLA LEGGE N. 284 DEL 1991, GIA' RICONOSCIUTA NON ILLEGITTIMA - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
La censura regionale proposta nei confronti del d.m. 16 ottobre 1991, attuativo dell'art. 1, quarto comma, l. n. 284 del 1991, sostenendo la complessiva strumentalita' di esso al fine - ritenuto incostituzionale - della istituzione del regime di liberalizzazione dei prezzi alberghieri, introdotto dalla detta legge, e' rivolta a far valere non gia' la pretesa illegittimita' del decreto in questione, bensi' una lesione delle competenze della ricorrente in materia di turismo e industria alberghiera, conseguente alla norma di legge disciplinante tale liberalizzazione, e la cui sussistenza e' stata peraltro esclusa dalla Corte con precedente decisione. E quindi inammissibile il conflitto di attribuzione proposto nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, nel suo complesso. - S. n. 188/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte