Sentenza 370/1992 (ECLI:IT:COST:1992:370)
Massima numero 18691
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 370/92 C. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI - DISCIPLINA - COMUNICAZIONE DEI PREZZI ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME A CARICO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE - OBBLIGO ALL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE - ASSERITA ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO ALL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA PROVINCIALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 370/92 C. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI - DISCIPLINA - COMUNICAZIONE DEI PREZZI ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME A CARICO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE - OBBLIGO ALL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE - ASSERITA ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO ALL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA PROVINCIALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
L'obbligo al rispetto della normativa nazionale e regionale nel comunicare alle Regioni e Province autonome i prezzi dei servizi delle strutture ricettive e delle attivita' turistiche, posto a carico degli operatori del settore - ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.m. 16 ottobre 1991 - deve intendersi riferito anche alla normativa provinciale: questa, infatti, in mancanza di esplicite o inequivoche affermazioni di esclusione, deve ritenersi ricompresa nella generale menzione della "normativa regionale" contenuta nella disposizione predetta. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, 16 ottobre 1991, le modalita' di cui al citato art. 2, primo comma, e, conseguentemente, e' rigettato il ricorso della provincia di Bolzano.
L'obbligo al rispetto della normativa nazionale e regionale nel comunicare alle Regioni e Province autonome i prezzi dei servizi delle strutture ricettive e delle attivita' turistiche, posto a carico degli operatori del settore - ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.m. 16 ottobre 1991 - deve intendersi riferito anche alla normativa provinciale: questa, infatti, in mancanza di esplicite o inequivoche affermazioni di esclusione, deve ritenersi ricompresa nella generale menzione della "normativa regionale" contenuta nella disposizione predetta. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, 16 ottobre 1991, le modalita' di cui al citato art. 2, primo comma, e, conseguentemente, e' rigettato il ricorso della provincia di Bolzano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 20
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 7
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16
co. 1