Sentenza 370/1992 (ECLI:IT:COST:1992:370)
Massima numero 18693
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 370/92 D. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI - DISCIPLINA - COMUNICAZIONE DEI PREZZI MINIMI E MASSIMI DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA RELATIVAMENTE ALL'OBBLIGO DI PRATICARE PREZZI MINIMI E MASSIMI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 370/92 D. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI - DISCIPLINA - COMUNICAZIONE DEI PREZZI MINIMI E MASSIMI DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA RELATIVAMENTE ALL'OBBLIGO DI PRATICARE PREZZI MINIMI E MASSIMI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
L'obbligo di comunicazione alle Regioni e Province autonome dei prezzi minimi e massimi dei servizi delle strutture ricettive e delle attivita' turistiche, posto a carico degli operatori del settore dall'art. 3, d.m. 16 ottobre 1991, e' finalizzato alla sola pubblicazione di tali dati nell'annuario ufficiale E.N.I.T. e non puo' avere influenza sul distinto obbligo di praticare prezzi minimi e massimi, la cui imposizione e il cui contenuto e' oggetto delle competenze regionali o provinciali. La norma, come puo' evincersi dalla lettura congiunta del primo e del secondo comma, intende affermare che alla comunicazione dei prezzi minimi e massimi gli operatori saranno tenuti soltanto se avranno deciso, nel rispetto delle discipline regionali o provinciali, di praticare prezzi differenziati in relazione alle stagioni dell'anno o ad altri elementi significativi. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, 16 ottobre 1991, le modalita' di cui all'art. 3, primo comma, e, conseguentemente, sono rigettati i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana
L'obbligo di comunicazione alle Regioni e Province autonome dei prezzi minimi e massimi dei servizi delle strutture ricettive e delle attivita' turistiche, posto a carico degli operatori del settore dall'art. 3, d.m. 16 ottobre 1991, e' finalizzato alla sola pubblicazione di tali dati nell'annuario ufficiale E.N.I.T. e non puo' avere influenza sul distinto obbligo di praticare prezzi minimi e massimi, la cui imposizione e il cui contenuto e' oggetto delle competenze regionali o provinciali. La norma, come puo' evincersi dalla lettura congiunta del primo e del secondo comma, intende affermare che alla comunicazione dei prezzi minimi e massimi gli operatori saranno tenuti soltanto se avranno deciso, nel rispetto delle discipline regionali o provinciali, di praticare prezzi differenziati in relazione alle stagioni dell'anno o ad altri elementi significativi. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, 16 ottobre 1991, le modalita' di cui all'art. 3, primo comma, e, conseguentemente, sono rigettati i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 20
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 7
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16
co. 1