Sentenza 370/1992 (ECLI:IT:COST:1992:370)
Massima numero 18694
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 370/92 E. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - DISCIPLINA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 370/92 E. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - DISCIPLINA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
La fissazione dei termini per la comunicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive e delle attivita' turistiche o la predeterminazione delle modalita' per la loro comunicazione, alle Regioni e alle Province autonome (art. 4, d.m. 16 ottobre 1991), non sono dirette a interferire con le distinte "denunce" che gli operatori del settore sono tenuti a fare in riferimento alla disciplina dei prezzi da queste ultime predisposta, ma rientrano nel potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, in quanto si collegano ad una disposizione di legge (art. 3, l. n. 292 del 1990) relativa alla comunicazione dei prezzi medesimi ai fini della loro pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, le modalita' di cui all'art. 4, primo e secondo comma, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'E.N.I.T. della documentazione necessaria per la pubblicazione dell'annuario e, conseguentemente, sono rigettati i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi, rispettivamente, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla regione Toscana.
La fissazione dei termini per la comunicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive e delle attivita' turistiche o la predeterminazione delle modalita' per la loro comunicazione, alle Regioni e alle Province autonome (art. 4, d.m. 16 ottobre 1991), non sono dirette a interferire con le distinte "denunce" che gli operatori del settore sono tenuti a fare in riferimento alla disciplina dei prezzi da queste ultime predisposta, ma rientrano nel potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, in quanto si collegano ad una disposizione di legge (art. 3, l. n. 292 del 1990) relativa alla comunicazione dei prezzi medesimi ai fini della loro pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, le modalita' di cui all'art. 4, primo e secondo comma, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'E.N.I.T. della documentazione necessaria per la pubblicazione dell'annuario e, conseguentemente, sono rigettati i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi, rispettivamente, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla regione Toscana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 20
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 7
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16
co. 1