Sentenza 370/1992 (ECLI:IT:COST:1992:370)
Massima numero 18695
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 370/92 F. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI - DISCIPLINA - COMUNICAZIONE DEI PREZZI DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME - INOLTRO ALL'E.N.I.T. PER IL TRAMITE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME O DEGLI ENTI DA QUESTE DELEGATI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 370/92 F. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI - DISCIPLINA - COMUNICAZIONE DEI PREZZI DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME - INOLTRO ALL'E.N.I.T. PER IL TRAMITE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME O DEGLI ENTI DA QUESTE DELEGATI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
La comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive all'E.N.I.T., per il tramite delle Regioni o delle Province autonome - o per il tramite degli enti dalle stesse delegati, sempreche' queste ultime abbiano deciso, nella loro autonomia, di effettuare tale delega (art. 4, terzo comma, d.m. 16 ottobre 1991), va considerata come una forma di cooperazione, pienamente rientrante nei limiti costituzionalmente prefissati in relazione ad essa. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 16 ottobre 1991, le modalita' di cui all'art. 4, terzo comma, limitatamente agli adempimenti ivi pervisti e finalizzati, all'inoltro all'E.N.I.T. della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e, conseguentemente, e' rigettato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Toscana. - S. n. 188/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 496 del 1992.
La comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive all'E.N.I.T., per il tramite delle Regioni o delle Province autonome - o per il tramite degli enti dalle stesse delegati, sempreche' queste ultime abbiano deciso, nella loro autonomia, di effettuare tale delega (art. 4, terzo comma, d.m. 16 ottobre 1991), va considerata come una forma di cooperazione, pienamente rientrante nei limiti costituzionalmente prefissati in relazione ad essa. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 16 ottobre 1991, le modalita' di cui all'art. 4, terzo comma, limitatamente agli adempimenti ivi pervisti e finalizzati, all'inoltro all'E.N.I.T. della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e, conseguentemente, e' rigettato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Toscana. - S. n. 188/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 496 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 20
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 7
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16
co. 1