Sentenza 195/2021 (ECLI:IT:COST:2021:195)
Massima numero 44309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/09/2021;  Decisione del  22/09/2021
Deposito del 15/10/2021; Pubblicazione in G. U. 20/10/2021
Massime associate alla pronuncia:  44304  44305  44306  44307  44308  44310  44311  44312


Titolo
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Previsione che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231002).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 il quale, sostituendo l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale. La disposizione impugnata dal Governo, pur facendo salva la verifica dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, prevede effetti vincolanti scaturenti dall'autorizzazione, in contrasto con l'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  07/07/2020  n. 18  art. 9  co. 

legge della Regione Puglia  02/05/2017  n. 9  art. 19  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  quater