Sentenza 195/2021 (ECLI:IT:COST:2021:195)
Massima numero 44309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/09/2021; Decisione del
22/09/2021
Deposito del 15/10/2021; Pubblicazione in G. U. 20/10/2021
Titolo
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Previsione che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231002).
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Previsione che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231002).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 il quale, sostituendo l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale. La disposizione impugnata dal Governo, pur facendo salva la verifica dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, prevede effetti vincolanti scaturenti dall'autorizzazione, in contrasto con l'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 il quale, sostituendo l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale. La disposizione impugnata dal Governo, pur facendo salva la verifica dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, prevede effetti vincolanti scaturenti dall'autorizzazione, in contrasto con l'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
07/07/2020
n. 18
art. 9
co.
legge della Regione Puglia
02/05/2017
n. 9
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 quater