Sentenza 370/1992 (ECLI:IT:COST:1992:370)
Massima numero 18697
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 370/92 H. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI - DISCIPLINA - COMUNICAZIONE DEI PREZZI DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME - DIVIETO DI PRATICARE PREZZI SUPERIORI AI MASSIMI O INFERIORI AI MINIMI RISPETTO A QUELLI COMUNICATI - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ANNULLAMENTO DEL DECRETO STATALE "IN PARTE QUA".
SENT. 370/92 H. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LIBERALIZZAZIONE DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE DI DETTI PREZZI - DISCIPLINA - COMUNICAZIONE DEI PREZZI DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME - DIVIETO DI PRATICARE PREZZI SUPERIORI AI MASSIMI O INFERIORI AI MINIMI RISPETTO A QUELLI COMUNICATI - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ANNULLAMENTO DEL DECRETO STATALE "IN PARTE QUA".
Testo
Il divieto che l'art. 3, terzo comma, d.m. 16 ottobre 1991, impone agli operatori delle strutture turistiche ricettive in ordine alla possibilita' di praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi rispetto a quelli comunicati alle Regioni e Province autonome, si colloca al di fuori dei limiti di competenza che l'art. 1, quarto comma, l. 25 agosto 1991 n. 284 - del quale detto decreto e' attuativo - determina in relazione al potere ministeriale di regolamentazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere. Infatti, il divieto in questione - gia' contenuto originariamente nell'art. 9, r.d. n. 2049 del 1935 - e' attualmente inerente ad una materia demandata alle competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome e con le quali interferisce illegittimamente. Non spetta pertanto allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, in data 16 ottobre 1991, stabilire le modalita' di cui all'art. 3, terzo comma, e, conseguentemente, e' annullato "in parte qua" il suddetto decreto. - v. s. n. 188/1992.
Il divieto che l'art. 3, terzo comma, d.m. 16 ottobre 1991, impone agli operatori delle strutture turistiche ricettive in ordine alla possibilita' di praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi rispetto a quelli comunicati alle Regioni e Province autonome, si colloca al di fuori dei limiti di competenza che l'art. 1, quarto comma, l. 25 agosto 1991 n. 284 - del quale detto decreto e' attuativo - determina in relazione al potere ministeriale di regolamentazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere. Infatti, il divieto in questione - gia' contenuto originariamente nell'art. 9, r.d. n. 2049 del 1935 - e' attualmente inerente ad una materia demandata alle competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome e con le quali interferisce illegittimamente. Non spetta pertanto allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, in data 16 ottobre 1991, stabilire le modalita' di cui all'art. 3, terzo comma, e, conseguentemente, e' annullato "in parte qua" il suddetto decreto. - v. s. n. 188/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 20
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 7
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16
co. 1