Sentenza 371/1992 (ECLI:IT:COST:1992:371)
Massima numero 18742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 371/92. REGIONE LAZIO - PERSONALE REGIONALE INQUADRATO, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA, NELLA QUALIFICA FUNZIONALE SUPERIORE A QUELLA RIVESTITA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 1983 - CONFERMA, A DETERMINATE CONDIZIONI, DI TALE INQUADRAMENTO - LAMENTATA INCIDENZA SULLE CONTROVERSIE PENDENTI (COME QUELLA OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO') SULLA LEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL CASO DI SPECIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 371/92. REGIONE LAZIO - PERSONALE REGIONALE INQUADRATO, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA, NELLA QUALIFICA FUNZIONALE SUPERIORE A QUELLA RIVESTITA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 1983 - CONFERMA, A DETERMINATE CONDIZIONI, DI TALE INQUADRAMENTO - LAMENTATA INCIDENZA SULLE CONTROVERSIE PENDENTI (COME QUELLA OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO') SULLA LEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL CASO DI SPECIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In una controversia - come quella che e' oggetto del giudizio 'a quo' - concernente la formazione della graduatoria della selezione per l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, di cui all'art. 25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6, non trova applicazione l'impugnato disposto dell'art. 5 della legge della stessa Regione, 2 aprile 1991, n. 13, che si limita a consolidare situazioni derivanti dalla procedura selettiva, nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati, senza che ne derivi impedimento alcuno all'attivita' giurisdizionale in corso, giacche' detta norma non rende intangibile la graduatoria conclusiva della selezione, che puo' essere sempre annullata dal giudice amministrativo, e rinnovata, in sede di ottemperanza, dall'Amministrazione. La rilevata estraneita' della norma sospettata rispetto al giudizio principale rende quindi inutile una pronuncia di merito sulla sua costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13, in relazione agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione.)
In una controversia - come quella che e' oggetto del giudizio 'a quo' - concernente la formazione della graduatoria della selezione per l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, di cui all'art. 25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6, non trova applicazione l'impugnato disposto dell'art. 5 della legge della stessa Regione, 2 aprile 1991, n. 13, che si limita a consolidare situazioni derivanti dalla procedura selettiva, nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati, senza che ne derivi impedimento alcuno all'attivita' giurisdizionale in corso, giacche' detta norma non rende intangibile la graduatoria conclusiva della selezione, che puo' essere sempre annullata dal giudice amministrativo, e rinnovata, in sede di ottemperanza, dall'Amministrazione. La rilevata estraneita' della norma sospettata rispetto al giudizio principale rende quindi inutile una pronuncia di merito sulla sua costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13, in relazione agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte