Sentenza 372/1992 (ECLI:IT:COST:1992:372)
Massima numero 18736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
18737
Titolo
SENT. 372/92 A. PENSIONI - PENSIONI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI - COMPUTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA SULLA BASE DEI SOLI REDDITI DICHIARATI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI RISULTANTI DA SUCCESSIVI ACCERTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TITOLARI DI PENSIONE A CARICO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, PER I QUALI E' ESCLUSA LA RIDUZIONE DEL DIRITTO AL GODIMENTO DELLA PENSIONE A SEGUITO DI CONDANNA PENALE O DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 372/92 A. PENSIONI - PENSIONI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI - COMPUTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA SULLA BASE DEI SOLI REDDITI DICHIARATI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI RISULTANTI DA SUCCESSIVI ACCERTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TITOLARI DI PENSIONE A CARICO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, PER I QUALI E' ESCLUSA LA RIDUZIONE DEL DIRITTO AL GODIMENTO DELLA PENSIONE A SEGUITO DI CONDANNA PENALE O DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Per contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale della norma (art. 2 della legge n. 576 del 1980 e successive modifiche) che nei riguardi degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati escludendone quelli successivamente accertati, non puo' trarsi utile elemento di comparazione - contro quanto ritenuto nel caso dal giudice a 'quo' - dalle disposizioni (legge n. 424 del 1966) che per i titolari di pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, escludono la riduzione del diritto al godimento della pensione a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare. E cio' non tanto per la non assimilabilita', ai fini della generale disciplina pensionistica, delle categorie dei lavoratori dipendenti (dello Stato e dagli altri enti pubblici) e dei liberi professionisti, quanto piuttosto sotto il profilo oggettivo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175).
Per contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale della norma (art. 2 della legge n. 576 del 1980 e successive modifiche) che nei riguardi degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati escludendone quelli successivamente accertati, non puo' trarsi utile elemento di comparazione - contro quanto ritenuto nel caso dal giudice a 'quo' - dalle disposizioni (legge n. 424 del 1966) che per i titolari di pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, escludono la riduzione del diritto al godimento della pensione a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare. E cio' non tanto per la non assimilabilita', ai fini della generale disciplina pensionistica, delle categorie dei lavoratori dipendenti (dello Stato e dagli altri enti pubblici) e dei liberi professionisti, quanto piuttosto sotto il profilo oggettivo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte