Sentenza 372/1992 (ECLI:IT:COST:1992:372)
Massima numero 18737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
18736
Titolo
SENT. 372/92 B. PENSIONI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI - COMPUTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA SULLA BASE DEI SOLI REDDITI DICHIARATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RISULTANTI DAI SUCCESSIVI ACCERTAMENTI - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE (ANCORCHE', COME LA PENSIONE, DIFFERITA) - INAPPLICABILITA', NEL CASO, DELL'INVOCATO PRINCIPIO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 372/92 B. PENSIONI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI - COMPUTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA SULLA BASE DEI SOLI REDDITI DICHIARATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RISULTANTI DAI SUCCESSIVI ACCERTAMENTI - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE (ANCORCHE', COME LA PENSIONE, DIFFERITA) - INAPPLICABILITA', NEL CASO, DELL'INVOCATO PRINCIPIO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 36 della Costituzione, e' disposizione che trova applicazione anche in materia pensionistica, con l'equiparazione della pensione alla retribuzione differita, ma esclusivamente per i rapporti di lavoro dipendente. Non si puo' quindi basare su di essa (anziche' su altre norme volte a fissare i principi del sistema di previdenza per la generalita' dei cittadini che vivono con il proprio lavoro) la sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale della norma che, nei confronti degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e procuratori, limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati, escludendo l'ammontare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti fiscali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, in parte 'qua').
L'art. 36 della Costituzione, e' disposizione che trova applicazione anche in materia pensionistica, con l'equiparazione della pensione alla retribuzione differita, ma esclusivamente per i rapporti di lavoro dipendente. Non si puo' quindi basare su di essa (anziche' su altre norme volte a fissare i principi del sistema di previdenza per la generalita' dei cittadini che vivono con il proprio lavoro) la sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale della norma che, nei confronti degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e procuratori, limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati, escludendo l'ammontare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti fiscali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, in parte 'qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte