Sentenza 373/1992 (ECLI:IT:COST:1992:373)
Massima numero 18679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 373/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - PREVISTO SVOLGIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI GIUDIZI - DEROGABILITA' DI TALE PRINCIPIO - INSINDACABILITA' DELLE SCELTE DEL LEGISLATORE NELLA VALUTAZIONE DELLE RAGIONI CHE POSSONO GIUSTIFICARLA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 373/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - PREVISTO SVOLGIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI GIUDIZI - DEROGABILITA' DI TALE PRINCIPIO - INSINDACABILITA' DELLE SCELTE DEL LEGISLATORE NELLA VALUTAZIONE DELLE RAGIONI CHE POSSONO GIUSTIFICARLA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo al principio - essenziale nell'ordinamento democratico (art. 1 Cost.) - della pubblicita' dei giudizi e in particolare dei giudizi penali, va ribadito che agli interessi che esso e' inteso a garantire, possono a volte contrapporsene altri, per la salvaguardia dei quali al principio della pubblicita' e' possibile derogare, come del resto e' espressamente previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge n. 848 del 1955, a cui fa riferimento l'art. 2, primo comma, della legge delega n. 81 del 1987. Ma poiche' - come gia' rilevato - la valutazione e il bilanciamento di tali interessi rientrano nella discrezionalita' del legislatore, al quale, specie in rapporto al tempo e all'oggetto del processo, si offre in proposito una varieta' di possibili soluzioni, non e' sindacabile dalla Corte costituzionale la scelta posta in essere con l'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., che per il giudizio abbreviato, in considerazione delle esigenze di celerita', oltre che di riservatezza, proprie di tale rito, prevede che esso abbia luogo in camera di consiglio, senza pubblicita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, cod.proc.pen., dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen.). - Nello stesso senso, riguardo ad analoga questione concernente l'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale: S. n. 69/1991; - Riguardo ad altre questioni in cui si era invocata l'applicazione del principio della pubblicita' dei processi: S. n. 50/1989, 212/1986.
Riguardo al principio - essenziale nell'ordinamento democratico (art. 1 Cost.) - della pubblicita' dei giudizi e in particolare dei giudizi penali, va ribadito che agli interessi che esso e' inteso a garantire, possono a volte contrapporsene altri, per la salvaguardia dei quali al principio della pubblicita' e' possibile derogare, come del resto e' espressamente previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge n. 848 del 1955, a cui fa riferimento l'art. 2, primo comma, della legge delega n. 81 del 1987. Ma poiche' - come gia' rilevato - la valutazione e il bilanciamento di tali interessi rientrano nella discrezionalita' del legislatore, al quale, specie in rapporto al tempo e all'oggetto del processo, si offre in proposito una varieta' di possibili soluzioni, non e' sindacabile dalla Corte costituzionale la scelta posta in essere con l'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., che per il giudizio abbreviato, in considerazione delle esigenze di celerita', oltre che di riservatezza, proprie di tale rito, prevede che esso abbia luogo in camera di consiglio, senza pubblicita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, cod.proc.pen., dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen.). - Nello stesso senso, riguardo ad analoga questione concernente l'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale: S. n. 69/1991; - Riguardo ad altre questioni in cui si era invocata l'applicazione del principio della pubblicita' dei processi: S. n. 50/1989, 212/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 101
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2
co. 1