Sentenza 374/1992 (ECLI:IT:COST:1992:374)
Massima numero 18673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 374/92. IMPIEGO PUBBLICO - DIRIGENTI (NELLA SPECIE DIRETTORE GENERALE) DEGLI ENTI PUBBLICI (NELLA SPECIE E.N.P.A.I.A.) DI CUI ALLA LEGGE N. 70 DEL 1975 - MANCATA ESTENSIONE AD ESSI DELLA POSSIBILITA', PREVISTA PER I DIRIGENTI CIVILI DELLO STATO, DI RIMANERE IN SERVIZIO, PER OTTENERE IL MASSIMO DELLA PENSIONE, FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 374/92. IMPIEGO PUBBLICO - DIRIGENTI (NELLA SPECIE DIRETTORE GENERALE) DEGLI ENTI PUBBLICI (NELLA SPECIE E.N.P.A.I.A.) DI CUI ALLA LEGGE N. 70 DEL 1975 - MANCATA ESTENSIONE AD ESSI DELLA POSSIBILITA', PREVISTA PER I DIRIGENTI CIVILI DELLO STATO, DI RIMANERE IN SERVIZIO, PER OTTENERE IL MASSIMO DELLA PENSIONE, FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come piu' volte affermato dalla Corte, la regola generale per tutti i pubblici dipendenti rimane quella del collocamento a riposo a sessantacinque anni di eta' nonostante le varie deroghe, apportate per singole categorie, la cui previsione e' affidata alla discrezionalita' del legislatore a seguito e per effetto dell'apprezzamento delle ragioni che la legittimano e la fondano e che si concretizzano in esigenze differenti per le varie categorie di pubblici dipendenti. Percio', nel caso, proprio perche' concreta l'esercizio di un potere discrezionale del legislatore, la norma dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 37 del 1990, che prevede per i dirigenti civili dello Stato la facolta' di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di eta' allo scopo di conseguire il diritto al massimo trattamento pensionistico, non puo' ritenersi dotata di una forza espansiva tale da rendere logicamente possibile e necessitata una sua estensione, in forza di sentenza additiva, oltre a quelli dello Stato, anche ad altre categorie di dirigenti, ne' quindi, in particolare, ai dirigenti degli enti parastatali di cui alla legge n. 70 del 1975, non avendo rilevanza in contrario la equiparazione di essi, in base all'art. 2 della legge n. 72 del 1985, per il trattamento giuridico ed economico, ai dirigenti dello Stato. Risultano quindi superati i dubbi postisi circa la possibilita' di una assimilazione integrale agli stessi dirigenti del parastato, dei direttori generali degli enti pubblici (nella specie, il direttore generale dell'E.N.P.A.I.A. ricorrente nel giudizio 'a quo') che a loro volta, per quanto riguarda la durata del relativo incarico e la sua rinnovabilita', sono soggetti a speciale disciplina. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, 'in parte qua'). - S. n. 440/1991; O. nn. 96/1992, 170/1992, 193/1992.
Come piu' volte affermato dalla Corte, la regola generale per tutti i pubblici dipendenti rimane quella del collocamento a riposo a sessantacinque anni di eta' nonostante le varie deroghe, apportate per singole categorie, la cui previsione e' affidata alla discrezionalita' del legislatore a seguito e per effetto dell'apprezzamento delle ragioni che la legittimano e la fondano e che si concretizzano in esigenze differenti per le varie categorie di pubblici dipendenti. Percio', nel caso, proprio perche' concreta l'esercizio di un potere discrezionale del legislatore, la norma dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 37 del 1990, che prevede per i dirigenti civili dello Stato la facolta' di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di eta' allo scopo di conseguire il diritto al massimo trattamento pensionistico, non puo' ritenersi dotata di una forza espansiva tale da rendere logicamente possibile e necessitata una sua estensione, in forza di sentenza additiva, oltre a quelli dello Stato, anche ad altre categorie di dirigenti, ne' quindi, in particolare, ai dirigenti degli enti parastatali di cui alla legge n. 70 del 1975, non avendo rilevanza in contrario la equiparazione di essi, in base all'art. 2 della legge n. 72 del 1985, per il trattamento giuridico ed economico, ai dirigenti dello Stato. Risultano quindi superati i dubbi postisi circa la possibilita' di una assimilazione integrale agli stessi dirigenti del parastato, dei direttori generali degli enti pubblici (nella specie, il direttore generale dell'E.N.P.A.I.A. ricorrente nel giudizio 'a quo') che a loro volta, per quanto riguarda la durata del relativo incarico e la sua rinnovabilita', sono soggetti a speciale disciplina. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, 'in parte qua'). - S. n. 440/1991; O. nn. 96/1992, 170/1992, 193/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte