Ordinanza 377/1992 (ECLI:IT:COST:1992:377)
Massima numero 18662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 377/92. EDILIZIA E URBANISTICA - ILLECITI EDILIZI - ESECUZIONE DI OPERE IN VIOLAZIONE DI SINGOLI VINCOLI POSTI SU BENI AMBIENTALI EX LEGE N. 1497 DEL 1939 - RITENUTO ASSOGGETTAMENTO A SANZIONI AMMINISTRATIVE E NON ANCHE A SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 377/92. EDILIZIA E URBANISTICA - ILLECITI EDILIZI - ESECUZIONE DI OPERE IN VIOLAZIONE DI SINGOLI VINCOLI POSTI SU BENI AMBIENTALI EX LEGE N. 1497 DEL 1939 - RITENUTO ASSOGGETTAMENTO A SANZIONI AMMINISTRATIVE E NON ANCHE A SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, a parte i dubbi prospettabili circa l'interpretazione data alla disposizione impugnata dal giudice 'a quo', e' assorbente il rilievo che comunque il principio, fondamentale e inderogabile, di legalita', consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale, non consente alla Corte di sottoporre a sanzione penale fattispecie che allo stato sarebbero colpite soltanto da sanzione amministrativa. - Sulla inammissibilita' di questioni addittive in materia penale: S. nn. 456/1989 e 108/1981; O. nn. 249/1988, 150/1988, 500/1987, 11/1984 e 2/1984. - Sull'interpretazione della norma impugnata, per quanto riguarda il previsto trattamento sanzionatorio: O. n. 67/1992.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, a parte i dubbi prospettabili circa l'interpretazione data alla disposizione impugnata dal giudice 'a quo', e' assorbente il rilievo che comunque il principio, fondamentale e inderogabile, di legalita', consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale, non consente alla Corte di sottoporre a sanzione penale fattispecie che allo stato sarebbero colpite soltanto da sanzione amministrativa. - Sulla inammissibilita' di questioni addittive in materia penale: S. nn. 456/1989 e 108/1981; O. nn. 249/1988, 150/1988, 500/1987, 11/1984 e 2/1984. - Sull'interpretazione della norma impugnata, per quanto riguarda il previsto trattamento sanzionatorio: O. n. 67/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
co. 2
Altri parametri e norme interposte