Ordinanza 378/1992 (ECLI:IT:COST:1992:378)
Massima numero 18712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 378/92. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - NECESSITA' DI PRONUNCIARLA DA PARTE DEL G.I.P., CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA, IN CASO DI EVIDENTE DIFETTO DELLA IMPUTABILITA' - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER LA PRECLUSIONE DI ACCERTAMENTI SUL MERITO DELL'ACCUSA E PER LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI IN GIUDIZIO DIRETTISSIMO O IN PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE) NONCHE' DI NORMA DELLA LEGGE DI DELEGA - QUESTIONE SOLLEVATA DI UFFICIO DALLA STESSA CORTE COSTITUZIONALE NEL CORSO DI GIUDIZIO PENDENTE SU ALTRA NORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
ORD. 378/92. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - NECESSITA' DI PRONUNCIARLA DA PARTE DEL G.I.P., CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA, IN CASO DI EVIDENTE DIFETTO DELLA IMPUTABILITA' - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER LA PRECLUSIONE DI ACCERTAMENTI SUL MERITO DELL'ACCUSA E PER LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI IN GIUDIZIO DIRETTISSIMO O IN PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE) NONCHE' DI NORMA DELLA LEGGE DI DELEGA - QUESTIONE SOLLEVATA DI UFFICIO DALLA STESSA CORTE COSTITUZIONALE NEL CORSO DI GIUDIZIO PENDENTE SU ALTRA NORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
Testo
Non puo' dirsi manifestamente infondato il dubbio che l'art. 425, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui stabilisce che il giudice delle indagini preliminari, quando risulta evidente il difetto di imputabilita', pronuncia senz'altro sentenza di non luogo a procedere applicando le misure di sicurezza nei casi e modi previsti dalla legge, contrasti con gli artt. 24, 3 e 76 Cost.. La preclusione - che la norma comporta - di ulteriori accertamenti da cui possa derivare una pronuncia assolutoria sul merito - tranne che non sia gia' risultato evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisca o non sia previsto dalla legge come reato - legittima infatti il sospetto di una irragionevole compressione - non bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale - del diritto di difesa, e ad un tempo di una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al trattamento dei non imputabili nel giudizio direttissimo e nel processo innanzi al pretore, nei quali i suddetti accertamenti e pronuncia sono invece in ogni caso possibili. Inoltre, in relazione al n. 52, sesto periodo, dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nel quale, tra le cause che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere non v'e' menzione di quella relativa al difetto di imputabilita', si prospetta anche un possibile eccesso di delega. Pertanto, dato che tale questione e' pregiudiziale alla decisione di altra, di cui la Corte e' gia' investita, concernente l'art. 426 cod.proc.pen. - sospeso tale giudizio - anche nei confronti dell'art. 425, primo comma, cod.proc.pen,. in parte qua, va promosso d'ufficio, da parte della stessa Corte, in riferimento ai suindicati parametri, incidente di legittimita' costituzionale.
Non puo' dirsi manifestamente infondato il dubbio che l'art. 425, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui stabilisce che il giudice delle indagini preliminari, quando risulta evidente il difetto di imputabilita', pronuncia senz'altro sentenza di non luogo a procedere applicando le misure di sicurezza nei casi e modi previsti dalla legge, contrasti con gli artt. 24, 3 e 76 Cost.. La preclusione - che la norma comporta - di ulteriori accertamenti da cui possa derivare una pronuncia assolutoria sul merito - tranne che non sia gia' risultato evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisca o non sia previsto dalla legge come reato - legittima infatti il sospetto di una irragionevole compressione - non bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale - del diritto di difesa, e ad un tempo di una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al trattamento dei non imputabili nel giudizio direttissimo e nel processo innanzi al pretore, nei quali i suddetti accertamenti e pronuncia sono invece in ogni caso possibili. Inoltre, in relazione al n. 52, sesto periodo, dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nel quale, tra le cause che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere non v'e' menzione di quella relativa al difetto di imputabilita', si prospetta anche un possibile eccesso di delega. Pertanto, dato che tale questione e' pregiudiziale alla decisione di altra, di cui la Corte e' gia' investita, concernente l'art. 426 cod.proc.pen. - sospeso tale giudizio - anche nei confronti dell'art. 425, primo comma, cod.proc.pen,. in parte qua, va promosso d'ufficio, da parte della stessa Corte, in riferimento ai suindicati parametri, incidente di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 52