Sentenza 379/1992 (ECLI:IT:COST:1992:379)
Massima numero 18802
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  09/07/1992;  Decisione del  09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18803  18804  18805  18806  18807  18808  18809  18816


Titolo
SENT. 379/92 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONFERIMENTO DI UFFICI DIRETTIVI A MAGISTRATI - NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA IN DATA 11 DICEMBRE 1991 - RIFIUTO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI PROPORRE IL RELATIVO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL C.S.M. NEI CONFRONTI DEL MINISTRO NONCHE' DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FASE DI MERITO - VERIFICA DEFINITIVA DELL'AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DI ESSO.

Testo
Il conflitto fra poteri dello Stato insorto a seguito del rifiuto del Ministro di grazia e giustizia di dar corso, mediante proposta del relativo d.P.R., alla deliberazione di nomina del Presidente della Corte d'appello di Palermo adottata dal C.S.M. l'11 dicembre 1991, si riferisce alla delimitazione delle attribuzioni assegnate in via diretta ed esclusiva al resistente Ministro ed al ricorrente C.S.M. da norme costituzionali (rispettivamente, artt. 110 e 105 Cost.). Pertanto, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dall'art. 37, L. n. 87 del 1953, va confermata in via definitiva l'ammissibilita' del conflitto fra i suddetti organi; deve invece escludersi che sia legittimato a resistere il Presidente del Consiglio dei ministri - il cui intervento va percio' dichiarato inammissibile - dal momento che il potere, ad esso riconosciuto, di sospendere gli atti ministeriali e di sottoporre le relative questioni al Consiglio dei ministri (artt. 5, comma secondo, lett. c, e 2, comma terzo, lett. q, L. n. 400 del 1988), non altera l'esclusivita' delle attribuzioni ministeriali in contestazione. (Inammissibilita' del conflitto proposto dal C.S.M. nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri). - v. O. n. 184/1992 (dichiarativa dell'ammissibilita' del conflitto in fase di delibazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37