Sentenza 379/1992 (ECLI:IT:COST:1992:379)
Massima numero 18803
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 379/92 B. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - DELIBERAZIONI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - FORMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (O DI DECRETO MINISTERIALE, NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE) - LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA DI DETERMINAZIONE COSTITUZIONALMENTE GARANTITA AL C.S.M. - ESCLUSIONE - VINCOLI CONTENUTISTICI E PROCEDIMENTALI PER GLI ALTRI ORGANI CHE PARTECIPANO AL PROCEDIMENTO - LIMITE.
SENT. 379/92 B. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - DELIBERAZIONI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - FORMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (O DI DECRETO MINISTERIALE, NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE) - LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA DI DETERMINAZIONE COSTITUZIONALMENTE GARANTITA AL C.S.M. - ESCLUSIONE - VINCOLI CONTENUTISTICI E PROCEDIMENTALI PER GLI ALTRI ORGANI CHE PARTECIPANO AL PROCEDIMENTO - LIMITE.
Testo
L'art. 17, L. 24 marzo 1958 n. 195, prevedendo che le deliberazioni del C.S.M. riguardanti i magistrati - tra cui quelle di conferimento di uffici direttivi - debbano avere la forma del decreto presidenziale (o, in altri casi, del decreto ministeriale), non implica alcuna limitazione dell'autonomia di determinazione garantita al C.S.M. dall'art. 105 Cost., in quanto sia il decreto che la relativa proposta ministeriale sono vincolati al contenuto decisionale della deliberazione del C.S.M., ed il Ministro non e' investito di particolari poteri di rinvio o di riesame, onde - in base ai principi sul procedimento cui partecipano piu' soggetti pubblici - egli e' vincolato ad adottare l'atto di sua competenza (proposta del decreto presidenziale), a meno che il subprocedimento costituente la fase dell'iniziativa e quella della deliberazione manchi di un elemento essenziale, necessario per il perfezionamento della fattispecie procedimentale o del suo atto conclusivo. - S. nn. 168/1963 e 44/1968 (cui 'adde', con riguardo ai poteri del C.S.M. in ordine allo 'status' dei magistrati, S. n. 4/1986).
L'art. 17, L. 24 marzo 1958 n. 195, prevedendo che le deliberazioni del C.S.M. riguardanti i magistrati - tra cui quelle di conferimento di uffici direttivi - debbano avere la forma del decreto presidenziale (o, in altri casi, del decreto ministeriale), non implica alcuna limitazione dell'autonomia di determinazione garantita al C.S.M. dall'art. 105 Cost., in quanto sia il decreto che la relativa proposta ministeriale sono vincolati al contenuto decisionale della deliberazione del C.S.M., ed il Ministro non e' investito di particolari poteri di rinvio o di riesame, onde - in base ai principi sul procedimento cui partecipano piu' soggetti pubblici - egli e' vincolato ad adottare l'atto di sua competenza (proposta del decreto presidenziale), a meno che il subprocedimento costituente la fase dell'iniziativa e quella della deliberazione manchi di un elemento essenziale, necessario per il perfezionamento della fattispecie procedimentale o del suo atto conclusivo. - S. nn. 168/1963 e 44/1968 (cui 'adde', con riguardo ai poteri del C.S.M. in ordine allo 'status' dei magistrati, S. n. 4/1986).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 105
Altri parametri e norme interposte