Sentenza 379/1992 (ECLI:IT:COST:1992:379)
Massima numero 18804
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 379/92 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONFERIMENTO DI UFFICI DIRETTIVI AI MAGISTRATI - PROCEDIMENTO - "CONCERTO" FRA LA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA PER GLI INCARICHI DIRETTIVI ED IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA AL 'PLENUM' DEL CONSIGLIO - IDENTIFICAZIONE CON UN MERO PARERE O, ALL'OPPOSTO, CON UN ACCORDO FRA LE PARTI - ESCLUSIONE - SIGNIFICATO, ADEGUATO AI VALORI COSTITUZIONALI, DI ADEGUATA ATTIVITA' DI CONCERTAZIONE, ISPIRATA AL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - CONSEGUENTI DOVERI DELLE PARTI - PRECISAZIONE E COROLLARI.
SENT. 379/92 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONFERIMENTO DI UFFICI DIRETTIVI AI MAGISTRATI - PROCEDIMENTO - "CONCERTO" FRA LA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA PER GLI INCARICHI DIRETTIVI ED IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA AL 'PLENUM' DEL CONSIGLIO - IDENTIFICAZIONE CON UN MERO PARERE O, ALL'OPPOSTO, CON UN ACCORDO FRA LE PARTI - ESCLUSIONE - SIGNIFICATO, ADEGUATO AI VALORI COSTITUZIONALI, DI ADEGUATA ATTIVITA' DI CONCERTAZIONE, ISPIRATA AL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - CONSEGUENTI DOVERI DELLE PARTI - PRECISAZIONE E COROLLARI.
Testo
In base ad un'interpretazione dell'art. 11 L. n. 195 del 1958 adeguata ai principi costituzionali, il "concerto" fra la commissione del C.S.M. competente per gli incarichi direttivi ai magistrati ed il Ministro di grazia e giustizia non consiste in un parere obbligatorio non vincolante dato dal Ministro alla commissione, ne', all'opposto, in un necessario accordo fra i due organi, bensi' in un'adeguata attivita' di concertazione, ispirata al principio costituzionale di leale cooperazione e realmente orientata al superiore interesse pubblico di operare la scelta piu' idonea; in tal senso, il concerto implica un vincolo non di risultato ma di metodo, consistente per un verso nel dovere di porre in essere una discussione seria e costruttiva che, indipendentemente dal raggiungimento in concreto di una proposta comune, sia obiettivamente finalizzata a superare le divergenze, entro tempi ragionevolmente brevi, attraverso le necessarie fasi dialogiche (quantomeno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica); per altro verso, nel dovere delle parti di comportarsi secondo le regole della correttezza nei reciproci rapporti e nel sostanziale rispetto dell'altrui autonomia, evitando posizioni e atteggiamenti incoerenti, dilatori, pretestuosi, come tali incompatibili con il metodo della collaborazione. - Sulla non conformita' a Costituzione di interventi ministeriali di carattere (invece) determinante sulle decisioni del C.S.M., v. S. nn. 168/1963, 44/1968 e 12/1971; sul dovere di correttezza tra piu' organi o soggetti concorrenti nell'esercizio di una funzione pubblica di rilievo costituzionale, v. S. n. 80/1989.
In base ad un'interpretazione dell'art. 11 L. n. 195 del 1958 adeguata ai principi costituzionali, il "concerto" fra la commissione del C.S.M. competente per gli incarichi direttivi ai magistrati ed il Ministro di grazia e giustizia non consiste in un parere obbligatorio non vincolante dato dal Ministro alla commissione, ne', all'opposto, in un necessario accordo fra i due organi, bensi' in un'adeguata attivita' di concertazione, ispirata al principio costituzionale di leale cooperazione e realmente orientata al superiore interesse pubblico di operare la scelta piu' idonea; in tal senso, il concerto implica un vincolo non di risultato ma di metodo, consistente per un verso nel dovere di porre in essere una discussione seria e costruttiva che, indipendentemente dal raggiungimento in concreto di una proposta comune, sia obiettivamente finalizzata a superare le divergenze, entro tempi ragionevolmente brevi, attraverso le necessarie fasi dialogiche (quantomeno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica); per altro verso, nel dovere delle parti di comportarsi secondo le regole della correttezza nei reciproci rapporti e nel sostanziale rispetto dell'altrui autonomia, evitando posizioni e atteggiamenti incoerenti, dilatori, pretestuosi, come tali incompatibili con il metodo della collaborazione. - Sulla non conformita' a Costituzione di interventi ministeriali di carattere (invece) determinante sulle decisioni del C.S.M., v. S. nn. 168/1963, 44/1968 e 12/1971; sul dovere di correttezza tra piu' organi o soggetti concorrenti nell'esercizio di una funzione pubblica di rilievo costituzionale, v. S. n. 80/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte
legge 24/03/1958
n. 195
art. 11
co. 3