Sentenza 23/2025 (ECLI:IT:COST:2025:23)
Massima numero 46697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  10/02/2025;  Decisione del  10/02/2025
Deposito del 06/03/2025; Pubblicazione in G. U. 12/03/2025
Massime associate alla pronuncia:  46696  46698


Titolo
Processo penale - Processo minorile - Definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione - Disciplina dell'istituto, introdotto con novella del 2023 - Giudice investito della procedura - GIP, organo monocratico, anziché GUP, quale organo collegiale integrato dagli esperti educatori - Omessa previsione - Violazione dei principi a tutela del minore - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199030).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost., l’art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)». L’istituto della definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione, introdotto dalla novella del 2023, collega l’estinzione del reato all’esito positivo di un programma ed assume pertanto i tratti di una prova “semplificata” rispetto a quella ordinaria disciplinata dall’art. 28 del medesimo d.P.R. Quale istituto di protezione del minore, finalizzato a favorire la rapida uscita del minorenne dal circuito penale attraverso una riflessione critica sul proprio vissuto e la propria condotta, anche la prova “semplificata” richiede pertanto una composizione pedagogicamente qualificata dell’organo giudicante, ovvero un collegio integrato dagli esperti educatori, come previsto per la prova ordinaria. Il riferimento testuale, nel comma 2 della disposizione censurata dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trento, al GIP (giudice singolo, privo della componente onoraria esperta), insuscettibile di per sé di una interpretazione adeguatrice, va pertanto sostituito con quella di GUP, organo composto, oltre che da un magistrato, da due giudici onorari esperti; di conseguenza ogni riferimento al «giudice» nei commi successivi deve essere inteso come riferimento al GUP.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  22/09/1988  n. 448  art. 27  co. 2

decreto-legge  15/09/2023  n. 123  art. 8  co. 1

legge  13/11/2023  n. 159  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte