Sentenza 380/1992 (ECLI:IT:COST:1992:380)
Massima numero 18689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
21/07/1992; Decisione del
21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 380/92. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' AL TERMINE STABILITO PER IL RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI AVVERSO LE DECISIONI DISCIPLINARI DEI CONSIGLI PROVINCIALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 380/92. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' AL TERMINE STABILITO PER IL RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI AVVERSO LE DECISIONI DISCIPLINARI DEI CONSIGLI PROVINCIALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Riguardo alla cd. "giurisdizione professionale" - sopravvissuta quale giurisdizione speciale in forza della VI disp. trans. e fin. Cost., e tuttora soggetta ad una disciplina sostanzialmente precostituzionale - la mancata sospensione, durante il periodo feriale, del termine per ricorrere al Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti avverso le decisioni disciplinari dei Consigli provinciali, sottrae al professionista la piena possibilita' di avvalersi della difesa tecnica, necessaria al fine di un'adeguata impugnativa della decisione, in guisa che lo stesso diritto ad impugnare i provvedimenti disciplinari risulta sostanzialmente menomato e posto in una posizione deteriore rispetto all'analogo diritto valevole nell'ambito delle altre giurisdizioni (ordinaria, amministrativa nonche' militare). E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti. - Sulle (diverse) garanzie difensive dei pubblici dipendenti e dei magistrati nel procedimento disciplinare, v. rispettivamente S. nn. 145/1976 e 239/1988; sulla cd. "giurisdizione professionale" v. S. n. 284/1986; sulla ricorribilita' per cassazione come indice della natura giurisdizionale di un provvedimento, v. S. nn. 284/1986, 175/1980, 110/1977, 27/1972 e 114/1970; sul fondamento dell'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale (necessita' di assicurare riposo ad avvocati e procuratori legali), v. S. n. 255/1987, O. n. 61/1992; sulla necessita' della sospensione quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca l'unico rimedio per far valere un diritto, v. S. nn. 49/1990, 255/1987, 40/1985.
Riguardo alla cd. "giurisdizione professionale" - sopravvissuta quale giurisdizione speciale in forza della VI disp. trans. e fin. Cost., e tuttora soggetta ad una disciplina sostanzialmente precostituzionale - la mancata sospensione, durante il periodo feriale, del termine per ricorrere al Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti avverso le decisioni disciplinari dei Consigli provinciali, sottrae al professionista la piena possibilita' di avvalersi della difesa tecnica, necessaria al fine di un'adeguata impugnativa della decisione, in guisa che lo stesso diritto ad impugnare i provvedimenti disciplinari risulta sostanzialmente menomato e posto in una posizione deteriore rispetto all'analogo diritto valevole nell'ambito delle altre giurisdizioni (ordinaria, amministrativa nonche' militare). E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti. - Sulle (diverse) garanzie difensive dei pubblici dipendenti e dei magistrati nel procedimento disciplinare, v. rispettivamente S. nn. 145/1976 e 239/1988; sulla cd. "giurisdizione professionale" v. S. n. 284/1986; sulla ricorribilita' per cassazione come indice della natura giurisdizionale di un provvedimento, v. S. nn. 284/1986, 175/1980, 110/1977, 27/1972 e 114/1970; sul fondamento dell'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale (necessita' di assicurare riposo ad avvocati e procuratori legali), v. S. n. 255/1987, O. n. 61/1992; sulla necessita' della sospensione quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca l'unico rimedio per far valere un diritto, v. S. nn. 49/1990, 255/1987, 40/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte