Sentenza 381/1992 (ECLI:IT:COST:1992:381)
Massima numero 18797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  21/07/1992;  Decisione del  21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:  18798


Titolo
SENT. 381/92 A. PROCESSO PENALE - DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE - APPELLO - INAMMISSIBILITA' PER LA PARTE CIVILE - PRETESA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancata previsione, nell'art. 428 cod. proc. pen., della facolta', per la persona offesa costituitasi parte civile, di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa, non comporta violazione della legge di delega. Il legislatore delegante, infatti, pur prestando particolare attenzione alla protezione giuridica dei beni dell'onore e della dignita' della persona, quando sono coinvolti in un processo penale, e attribuendo alla parte civile il potere di appellare le sentenze per l'imputazione di ingiuria o diffamazione (dir. 85), ha circoscritto tale potere, con la citata direttiva, alle sole sentenze "di condanna e di proscioglimento" in senso stretto, senza estenderlo alle sentenze di non luogo a procedere. Come si evince, fra l'altro, sia dalla collocazione della norma dopo la disciplina del giudizio (direttive 68-82) - con chiaro collegamento fra la facolta' di impugnativa e gli epiloghi decisori del giudizio - sia dall'uso, riguardo alle sentenze di proscioglimento, della formula "di non doversi procedere", volutamente diversa da quella di "non luogo a procedere" utilizzabile all'esito dell'udienza preliminare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione alla direttiva n. 85 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., in parte qua). - V. S. n. 68/1991, in seguito alla quale, per effetto della illegittimita' costituzionale, con essa dichiarata, dell'obbligo - gia' previsto dall'art. 233, secondo comma, cod. proc. pen. - di procedere, per i reati di diffamazione commessi con il mezzo della stampa, a giudizio direttissimo, la questione in oggetto e' sorta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 85