Sentenza 381/1992 (ECLI:IT:COST:1992:381)
Massima numero 18798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
21/07/1992; Decisione del
21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
18797
Titolo
SENT. 381/92 B. PROCESSO PENALE - DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - APPELLO - INAMMISSIBILITA' PER LA PARTE CIVILE - LAMENTATA IRRAZIONALITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI PER INGIURIA E DIFFAMAZIONE DI COMPETENZA PRETORILE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 381/92 B. PROCESSO PENALE - DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - APPELLO - INAMMISSIBILITA' PER LA PARTE CIVILE - LAMENTATA IRRAZIONALITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI PER INGIURIA E DIFFAMAZIONE DI COMPETENZA PRETORILE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Di fronte al principio di eguaglianza non puo' dirsi arbitraria ne' ingiustificata - riguardo alla facolta' della persona offesa costituita parte civile, nei processi per i reati di ingiuria o diffamazione, di proporre appello - la diversita' di regime fra le sentenze di condanna e di proscioglimento, contro le quali l'appello e' ammesso, e le sentenze di non luogo a procedere, per le quali l'appello e' invece precluso. E cio' sia che tale diversita' di regime sia vista nell'ambito dei giudizi innanzi al tribunale, a seconda che si concludano con gli uni, o con l'altro tipo di pronuncia, sia che venga vista nel confronto fra sentenze di non luogo a procedere pronunciate in tribunale e sentenze (necessariamente di condanna o proscioglimento) pronunciate dal pretore. Atteso che, la sentenza di non luogo a procedere, pronunciabile all'esito dell'udienza preliminare, risponde a criteri processuali e si basa esclusivamente sull'evidenza probatoria, prescindendo dal compiuto esame del merito dell'ipotesi accusatoria, mentre, nei procedimenti innanzi al pretore, l'assenza di un'area di decisioni che sfugga al potere di impugnativa della parte privata non e' un privilegio che il legislatore ha accordato agli imputati delle diffamazioni meno gravi rispetto a quelle commesse con il mezzo della stampa, ma solo una conseguenza del diverso tipo di procedimento che, disegnato con maggior snellezza di forme, consente la citazione dell'imputato in pubblica udienza senza passare attraverso il filtro dell'udienza preliminare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la facolta' di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa). - V. massima precedente.
Di fronte al principio di eguaglianza non puo' dirsi arbitraria ne' ingiustificata - riguardo alla facolta' della persona offesa costituita parte civile, nei processi per i reati di ingiuria o diffamazione, di proporre appello - la diversita' di regime fra le sentenze di condanna e di proscioglimento, contro le quali l'appello e' ammesso, e le sentenze di non luogo a procedere, per le quali l'appello e' invece precluso. E cio' sia che tale diversita' di regime sia vista nell'ambito dei giudizi innanzi al tribunale, a seconda che si concludano con gli uni, o con l'altro tipo di pronuncia, sia che venga vista nel confronto fra sentenze di non luogo a procedere pronunciate in tribunale e sentenze (necessariamente di condanna o proscioglimento) pronunciate dal pretore. Atteso che, la sentenza di non luogo a procedere, pronunciabile all'esito dell'udienza preliminare, risponde a criteri processuali e si basa esclusivamente sull'evidenza probatoria, prescindendo dal compiuto esame del merito dell'ipotesi accusatoria, mentre, nei procedimenti innanzi al pretore, l'assenza di un'area di decisioni che sfugga al potere di impugnativa della parte privata non e' un privilegio che il legislatore ha accordato agli imputati delle diffamazioni meno gravi rispetto a quelle commesse con il mezzo della stampa, ma solo una conseguenza del diverso tipo di procedimento che, disegnato con maggior snellezza di forme, consente la citazione dell'imputato in pubblica udienza senza passare attraverso il filtro dell'udienza preliminare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la facolta' di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte