Sentenza 382/1992 (ECLI:IT:COST:1992:382)
Massima numero 18663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
21/07/1992; Decisione del
21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 382/92 A. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE - LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 68 - NATURA E FINALITA'.
SENT. 382/92 A. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE - LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 68 - NATURA E FINALITA'.
Testo
La legge 5 febbraio 1992, n. 68, in tema di ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, con il perseguire sia l'incremento delle dimensioni delle imprese - favorendo la cessazione di attivita' di quelle che dispongono di un solo veicolo - sia il promuovimento delle attivita' accessorie e complementari (depositi ed attivita' logistiche), dell'informatizzazione, della rilevazione di costi ed indici di produttivita', della formazione e dell'aggiornamento professionale, dell'ammodernamento del parco veicoli e dell'esercizio di trasporti combinati, sottintende un interesse di rilevanza nazionale, in ordine al quale e' ragionevole e non arbitrario l'apprezzamento del legislatore circa l'essenzialita' del settore in questione, la molteplicita' delle interrelazioni che il trasporto attiva, le implicazioni economiche della ristrutturazione e, soprattutto, l'urgenza di quest'ultima. Sussiste pertanto la complessiva congruita', rispetto alle predette esigenze, dell'intervento legislativo che, mediante la scelta dello strumento dell'incentivazione finanziaria, attestato sulla soglia minima della agevolazione economica diretta, (non piu', tuttavia, utilizzabile in futuro, ai sensi dell'art. 4, terzo comma. d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) configura, per l'idoneita' ad incidere in modo strutturale sul comparto, per la molteplicita' delle valenze e per l'interdipendenza degli effetti, una normativa di programmazione economica.
La legge 5 febbraio 1992, n. 68, in tema di ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, con il perseguire sia l'incremento delle dimensioni delle imprese - favorendo la cessazione di attivita' di quelle che dispongono di un solo veicolo - sia il promuovimento delle attivita' accessorie e complementari (depositi ed attivita' logistiche), dell'informatizzazione, della rilevazione di costi ed indici di produttivita', della formazione e dell'aggiornamento professionale, dell'ammodernamento del parco veicoli e dell'esercizio di trasporti combinati, sottintende un interesse di rilevanza nazionale, in ordine al quale e' ragionevole e non arbitrario l'apprezzamento del legislatore circa l'essenzialita' del settore in questione, la molteplicita' delle interrelazioni che il trasporto attiva, le implicazioni economiche della ristrutturazione e, soprattutto, l'urgenza di quest'ultima. Sussiste pertanto la complessiva congruita', rispetto alle predette esigenze, dell'intervento legislativo che, mediante la scelta dello strumento dell'incentivazione finanziaria, attestato sulla soglia minima della agevolazione economica diretta, (non piu', tuttavia, utilizzabile in futuro, ai sensi dell'art. 4, terzo comma. d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) configura, per l'idoneita' ad incidere in modo strutturale sul comparto, per la molteplicita' delle valenze e per l'interdipendenza degli effetti, una normativa di programmazione economica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte