Sentenza 382/1992 (ECLI:IT:COST:1992:382)
Massima numero 18664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
21/07/1992; Decisione del
21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 382/92 B. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE - DISCIPLINA - INCENTIVAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE DI TRASPORTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN MATERIA DI ARTIGIANATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 382/92 B. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE - DISCIPLINA - INCENTIVAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE DI TRASPORTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN MATERIA DI ARTIGIANATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La non frazionabilita' dell'interesse nazionale sotteso alla legge 5 febbraio 1992, n. 68 (v. massima A) e' in "re ipsa" e, al riguardo, non puo' ipotizzarsi alcun intervento condizionato da limiti territoriali su un fattore del processo produttivo che trova la sua ragion d'essere ed esalta la sua efficienza nella mobilita' e nel collegamento con altri sistemi, ne', data la evidente complementarieta' delle singole previsioni della legge e il rapporto di interdipendenza funzionale che condiziona l'efficacia di esse, sarebbe possibile disarticolare l'intervento stesso in ragione delle dimensioni artigianali o industriali delle imprese destinatarie. Neppure puo' ritenersi che la legge predetta si ponga in contrasto con la legge provinciale 16 marzo 1992, n. 13, emanata dalla Provincia autonoma di Trento in materia, stante per quest'ultima l'estensione temporale piu' ampia, l'incidenza parzialmente diversa, la scelta di differenti strumenti di finanziamento e la considerazione solo di alcuni aspetti della problematica afferente all'autotrasporto. Non violano quindi la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di artigianato (art. 8, n. 9 dello Statuto) gli artt. 3, secondo e terzo comma, nonche' 4 e 6 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 68, i quali prevedono, per le imprese artigiane esercenti l'autotrasporto, agevolazioni nell'ammortamento dei mutui in caso di associazione in cooperative o consorzi, ovvero per l'acquisto di automezzi e per la realizzazione di infrastrutture, ne' gli artt. 9 e 10 che, rispettivamente, incentivano le cessazioni di attivita' per imprenditori singoli ed accordano la fiscalizzazione degli oneri sociali a chi assume questi ultimi alle proprie dipendenze. - S. nn. 734/1988, 796/1988.
La non frazionabilita' dell'interesse nazionale sotteso alla legge 5 febbraio 1992, n. 68 (v. massima A) e' in "re ipsa" e, al riguardo, non puo' ipotizzarsi alcun intervento condizionato da limiti territoriali su un fattore del processo produttivo che trova la sua ragion d'essere ed esalta la sua efficienza nella mobilita' e nel collegamento con altri sistemi, ne', data la evidente complementarieta' delle singole previsioni della legge e il rapporto di interdipendenza funzionale che condiziona l'efficacia di esse, sarebbe possibile disarticolare l'intervento stesso in ragione delle dimensioni artigianali o industriali delle imprese destinatarie. Neppure puo' ritenersi che la legge predetta si ponga in contrasto con la legge provinciale 16 marzo 1992, n. 13, emanata dalla Provincia autonoma di Trento in materia, stante per quest'ultima l'estensione temporale piu' ampia, l'incidenza parzialmente diversa, la scelta di differenti strumenti di finanziamento e la considerazione solo di alcuni aspetti della problematica afferente all'autotrasporto. Non violano quindi la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di artigianato (art. 8, n. 9 dello Statuto) gli artt. 3, secondo e terzo comma, nonche' 4 e 6 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 68, i quali prevedono, per le imprese artigiane esercenti l'autotrasporto, agevolazioni nell'ammortamento dei mutui in caso di associazione in cooperative o consorzi, ovvero per l'acquisto di automezzi e per la realizzazione di infrastrutture, ne' gli artt. 9 e 10 che, rispettivamente, incentivano le cessazioni di attivita' per imprenditori singoli ed accordano la fiscalizzazione degli oneri sociali a chi assume questi ultimi alle proprie dipendenze. - S. nn. 734/1988, 796/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte