Sentenza 382/1992 (ECLI:IT:COST:1992:382)
Massima numero 18666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
21/07/1992; Decisione del
21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 382/92 D. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE - DISCIPLINA - INCENTIVAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE DI TRASPORTO - CONCESSIONE DEI BENEFICI - CRITERI - DETERMINAZIONE- ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA COMPETENZA AL MINISTRO DEI TRASPORTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 382/92 D. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE - DISCIPLINA - INCENTIVAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE DI TRASPORTO - CONCESSIONE DEI BENEFICI - CRITERI - DETERMINAZIONE- ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA COMPETENZA AL MINISTRO DEI TRASPORTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Risulta evidente che le competenze del Ministro dei trasporti fissate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68, in ordine alla determinazione dei criteri per l'accensione di mutui (art. 7) e per la concessione e l'erogazione dei benefici finanziari alle imprese di trasporto, siano strumentali rispetto alla necessaria, uniforme attuazione degli obiettivi, perseguiti dalla legge stessa e, in particolare, per assicurare una distribuzione degli incentivi secondo un'ottica globale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 16 dello Statuto speciale per il T.A.A. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 11, l. 5 febbraio 1992, n. 68).
Risulta evidente che le competenze del Ministro dei trasporti fissate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68, in ordine alla determinazione dei criteri per l'accensione di mutui (art. 7) e per la concessione e l'erogazione dei benefici finanziari alle imprese di trasporto, siano strumentali rispetto alla necessaria, uniforme attuazione degli obiettivi, perseguiti dalla legge stessa e, in particolare, per assicurare una distribuzione degli incentivi secondo un'ottica globale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 16 dello Statuto speciale per il T.A.A. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 11, l. 5 febbraio 1992, n. 68).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte