Sentenza 382/1992 (ECLI:IT:COST:1992:382)
Massima numero 18667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  21/07/1992;  Decisione del  21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:  18663  18664  18665  18666  18668


Titolo
SENT. 382/92 E. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE - DISCIPLINA - INCENTIVAZIONE FINANZIARIA ALLE IMPRESE DI TRASPORTO - CONCESSIONE DEI BENEFICI - COMITATO TECNICO DEPUTATO A FORNIRE IL PROPRIO PARERE SULLE RELATIVE DOMANDE - COMPOSIZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La composizione del comitato deputato a fornire il proprio parere sulle domande di concessione dei benefici alle imprese di trasporto ex art. 11, primo comma, lett. c), e secondo comma della legge 5 febbraio 1992, n. 68, appare del tutto coerente con l'impostazione della legge - che per la sua complessita' interessa diversi momenti dell'amministrazione pubblica - e con la gia' vista matrice negoziale della stessa. La partecipazione in esso dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle associazioni sindacali piu' rappresentative e' peraltro motivata dalle implicazioni occupazionali e previdenziali, dagli effetti sul commercio e dai profili finanziari, nonche' infine, dal permanente coinvolgimento delle categorie produttive. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 16 dello Statuto speciale per il T.A.A. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 5 febbraio 1992, n. 68).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte