Sentenza 382/1992 (ECLI:IT:COST:1992:382)
Massima numero 18668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
21/07/1992; Decisione del
21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 382/92 F. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE - DISCIPLINA - INCENTIVAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE DI TRASPORTO - ISTITUZIONE E INCENTIVAZIONE DI CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE REALIZZATI DA QUESTE ULTIME - ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE AL MINISTRO DEI TRASPORTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 382/92 F. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE - DISCIPLINA - INCENTIVAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE DI TRASPORTO - ISTITUZIONE E INCENTIVAZIONE DI CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE REALIZZATI DA QUESTE ULTIME - ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE AL MINISTRO DEI TRASPORTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non viola la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di addestramento e formazione professionale l'istituzione e l'incentivazione finanziaria di corsi di addestramento professionale entro un contingente prefissato dal Ministro dei trasporti e l'averne disciplinato direttamente la durata e i programmi, in quanto l'attribuzione di tali competenze all'amministrazione centrale risponde, nel quadro della legge 5 febbraio 1992, n. 68, ad una funzione di controllo e ad un'esigenza di uniformita', mentre la previsione in quanto tale si inserisce nel complessivo disegno di potenziamento del comparto sotto il profilo della miglior qualificazione (e quindi produttivita') del personale, destinato ad operare nell'ambito di strutture, sistemi e mezzi prevalentemente rinnovati. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, n. 29 dello Statuto speciale per il T.A.A. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, l. 5 febbraio 1992, n. 68).
Non viola la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di addestramento e formazione professionale l'istituzione e l'incentivazione finanziaria di corsi di addestramento professionale entro un contingente prefissato dal Ministro dei trasporti e l'averne disciplinato direttamente la durata e i programmi, in quanto l'attribuzione di tali competenze all'amministrazione centrale risponde, nel quadro della legge 5 febbraio 1992, n. 68, ad una funzione di controllo e ad un'esigenza di uniformita', mentre la previsione in quanto tale si inserisce nel complessivo disegno di potenziamento del comparto sotto il profilo della miglior qualificazione (e quindi produttivita') del personale, destinato ad operare nell'ambito di strutture, sistemi e mezzi prevalentemente rinnovati. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, n. 29 dello Statuto speciale per il T.A.A. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, l. 5 febbraio 1992, n. 68).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte