Sentenza 383/1992 (ECLI:IT:COST:1992:383)
Massima numero 18676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  21/07/1992;  Decisione del  21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:  18674  18675  18677


Titolo
SENT. 383/92 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE ALLA STREGUA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSSIBILITA' DI INDICARE, QUALE "TERTIUM COMPARATIONIS", UNA NORMA DEROGATORIA AD UNA REGOLA GENERALE - ESCLUSIONE.

Testo
Per costante insegnamento della Corte, il principio di eguaglianza non puo' essere invocato quando la disposizione di legge da cui e' tratto il "tertium comparationis" ha natura di norma derogatoria a una regola generale. In questo caso la funzione del giudizio di legittimita' costituzionale alla stregua dell'art. 3 Cost. non puo' essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima, la quale aggraverebbe, anziche' eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo. - S. nn. 46/1983, 6/1988, 769/1988, 427/1990, 194/1991, 190/1992; v. anche la successiva massima D.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte