Sentenza 383/1992 (ECLI:IT:COST:1992:383)
Massima numero 18677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
21/07/1992; Decisione del
21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 383/92 D. RESPONSABILITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI O DIPENDENTI DI COMUNI E PROVINCE - INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - MANCATA ESTENSIONE AGLI EREDI DI ALTRI AMMINISTRATORI O DIPENDENTI PUBBLICI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ANCHE IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA) - ESCLUSIONE - NATURA DEROGATORIA DEL "TERTIUM COMPARATIONIS" INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/92 D. RESPONSABILITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI O DIPENDENTI DI COMUNI E PROVINCE - INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - MANCATA ESTENSIONE AGLI EREDI DI ALTRI AMMINISTRATORI O DIPENDENTI PUBBLICI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ANCHE IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA) - ESCLUSIONE - NATURA DEROGATORIA DEL "TERTIUM COMPARATIONIS" INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 58, comma quarto, della l. 8 giugno 1990 n. 142, disponendo che la responsabilita' degli amministratori o dipendenti di comuni e province non si trasferisce ai loro eredi, non modifica la natura della responsabilita' amministrativa, bensi' introduce una deroga ingiustificata al principio della successione ereditaria nei debiti del 'de cuius', nella misura in cui sottrae al vincolo di responsabilita' non soltanto i beni gia' propri dell'erede, ma anche gli stessi beni ereditari, con conseguente vantaggio ingiustificato dei successori. Un simile privilegio non puo' fornire un utile "tertium comparationis" ai fini dell'art. 3 Cost., onde non puo' invocarsene l'estensione agli eredi di altri amministratori e dipendenti pubblici. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 58, comma quarto, cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - V. la precedente massima C.
L'art. 58, comma quarto, della l. 8 giugno 1990 n. 142, disponendo che la responsabilita' degli amministratori o dipendenti di comuni e province non si trasferisce ai loro eredi, non modifica la natura della responsabilita' amministrativa, bensi' introduce una deroga ingiustificata al principio della successione ereditaria nei debiti del 'de cuius', nella misura in cui sottrae al vincolo di responsabilita' non soltanto i beni gia' propri dell'erede, ma anche gli stessi beni ereditari, con conseguente vantaggio ingiustificato dei successori. Un simile privilegio non puo' fornire un utile "tertium comparationis" ai fini dell'art. 3 Cost., onde non puo' invocarsene l'estensione agli eredi di altri amministratori e dipendenti pubblici. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 58, comma quarto, cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - V. la precedente massima C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte