Sentenza 384/1992 (ECLI:IT:COST:1992:384)
Massima numero 18636
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  21/07/1992;  Decisione del  21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:  18637


Titolo
SENT. 384/92 A. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO STATALE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA REGIONALE - ESERCIZIO - OSSERVANZA DI DETERMINATI REQUISITI DI FORMA E DI SOSTANZA - OBBLIGATORIETA'.

Testo
L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e' soggetto - secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza della Corte - all'osservanza di precisi requisiti sia di forma, in quanto il relativo atto deve essere approvato con delibera del Consiglio dei ministri (art. 2, terzo comma, lett. d) l. n. 400 del 1988), sia di sostanza, occorrendo che lo stesso - per il principio di legalita' sostanziale - sia fornito di una "idonea base legislativa" costituita da disposizioni di legge statali preventivamente emanate, contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere la scelta del Governo. - S. nn. 338/1989, 242/1989 sui requisiti di forma e S. nn. 359/1991, 204/1991, 37/1991, da ultimo, sui requisiti di sostanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte