Sentenza 384/1992 (ECLI:IT:COST:1992:384)
Massima numero 18637
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  21/07/1992;  Decisione del  21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:  18636


Titolo
SENT. 384/92 B. BILANCIO DELLE REGIONI - INDIRIZZI SULLA GESTIONE - ADOZIONE MEDIANTE DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, EMANATA AI SENSI DELL'ART. 5, L. N. 400 DEL 1988 - MANCATA OSSERVANZA DEI REQUISITI DI FORMA E DI SOSTANZA RELATIVI AGLI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - CONSEGUENTE LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA DIRETTIVA 'IN PARTE QUA'.

Testo
La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992 - e' stata emanata come atto "proprio" del Presidente del Consiglio e ai sensi di una norma, quale l'art. 5 della l. n. 400 del 1988, che disciplina i rapporti tra Presidente del Consiglio e i ministri e che, oggettivamente, non tocca i rapporti fra Stato apparato ed enti ad autonomia costituzionalmente garantita: come tale, essa risulta priva di precisi requisiti di forma e di sostanza cui e' subordinato l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento statale nei confronti delle regioni (v. massima A) e all'osservanza dei quali non puo' sottrarsi, non essendo tra l'altro sostenibile che la stessa abbia carattere tecnico. Le prescrizioni di detta delibera riferite alle regioni si configurano percio' come un non consentito strumento di controllo della gestione finanziaria di queste ultime che, precludendo o ostacolando la disponibilita' delle somme occorrenti per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, compromette l'autonomia finanziaria garantita alle medesime dall'art. 119 Cost.. Va quindi dichiarato che non spetta allo Stato porre vincoli all'attivita' amministrativa regionale di gestione del bilancio mediante direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e conseguentemente e' annullata detta direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, del 20 gennaio 1992, n. 15, nella parte in cui pone in tale materia un indirizzo alle regioni per il conseguimento di obiettivi di interesse nazionale. - Sul principio di legalita' sostanziale, in relazione alla l. n. 400 del 1988, v. S. n. 242/1989; per casi di non obbligatorieta' delle prescrizioni procedurali concernenti l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, v. S. nn. 139/1990, 85/1990, 924/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte