Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Prognosi sugli effetti dell'abrogazione della norma censurata sui giudizi pendenti (nel caso di specie: relativa ai requisiti richiesti agli stranieri per usufruire del Reddito di inclusione - ReI) - Necessaria motivazione da parte del rimettente - Controllo esterno di sufficienza e plausibilità rimesso alla Corte costituzionale - Inammissibilità della motivazione insufficiente. (Classif. 112003).
Al giudice a quo spetta pronunciarsi sugli effetti dell'abrogazione della norma censurata sui giudizi pendenti, mentre la Corte costituzionale esercita solo un controllo successivo di sufficienza e plausibilità, in funzione della verifica della rilevanza. (Precedente: S. 13/2020 - mass. 42225).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, agli artt. 20, 21 e 34, par. 3, CDFUE, e agli artt. 13 e 30 della Carta Sociale Europea, dell'art. 3, comma 1, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, censurato nella parte in cui, fra i diversi requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione -ReI -, richiede agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il rimettente ha omesso di argomentare sulla permanente applicabilità della norma censurata nei giudizi pendenti, nonostante l'abrogazione ad opera del d.l. n. 4 del 2019, né ha preso in considerazione la norma transitoria contenuta nell'art. 13, comma 1, del medesimo decreto-legge, e la sua specifica portata in relazione al caso oggetto del suo giudizio). (Precedente: S. 146/2020 - mass. 43483).