Sentenza 385/1992 (ECLI:IT:COST:1992:385)
Massima numero 18678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  21/07/1992;  Decisione del  21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 385/92. REATI TRIBUTARI - OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE PER LAVORO DIPENDENTE - CONSENTITA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE RELATIVE PREVIO VERSAMENTO DI DETERMINATE SOMME ENTRO UN TERMINE DI GRAZIA - LAMENTATA MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO FALLITO, A DIFFERENZA DI ALTRI IMPUTATI DELLO STESSO REATO, DI AVVALERSI, PROCEDENDO IN TAL MODO ALLA REGOLARIZZAZIONE, DELLA PREVISTA APPLICAZIONE IN VIA RETROATTIVA DI NORMA PENALE PIU' FAVOREVOLE - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Anche la questione sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, nei confronti degli artt. 7 ed 8 del decreto-legge n. 83 del 1991 (convertito con modificazioni in legge n. 154 del 1991 e, contenente modifiche al decreto-legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze) nella parte in cui, in relazione al reato di mancato versamento di ritenute operate per lavoro dipendente, non terrebbero conto della oggettiva impossibilita' del fallito - a differenza di qualsiasi altro imputato del medesimo reato - di provvedere al pagamento della somma stabilita per la regolarizzazione fiscale, con la conseguente impossibilita' di giovarsi della retroattivita', conseguentemente prevista, di norma penale finanziaria piu' favorevole, implica la richiesta di una sentenza additiva che alla Corte non e' dato di pronunciare. Al riguardo, infatti, come gia' ripetutamente rilevato in recenti decisioni su analoghe fattispecie, si prospettano non un'unica soluzione costituzionalmente obbligata ma piu' possibili soluzioni, essendo ipotizzabile "un intervento nella disciplina stessa della procedura fallimentare, che, in una visione piu' organica, dia nuovo assetto alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di fallimento". (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7 ed 8 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1991, n. 154, in parte 'qua'.) - S. nn. 32/1992, 267/1992, 192/1992; O. nn. 172/1992, 240/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte