Ordinanza 387/1992 (ECLI:IT:COST:1992:387)
Massima numero 18661
Giudizio GIUDIZIO DI ACCUSA
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  21/07/1992;  Decisione del  21/07/1992
Deposito del 29/07/1992; Pubblicazione in G. U. 12/08/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 387/92. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI D'ACCUSA - IPOTECA LEGALE ISCRITTA A CARICO DI CONDANNATO - ISTANZA DI CANCELLAZIONE PRESENTATA ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER ASSERITA INTERVENUTA ESTINZIONE DEL DEBITO - ESTRANEITA' ALL'ESECUZIONE RELATIVA AI PROCEDIMENTI D'ACCUSA E ALL'ESECUZIONE PENALE IN GENERE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE IN RADICE DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE - NON LUOGO A PROVVEDERE.

Testo
Anche nell'ipotesi di ipoteca legale iscritta, a favore dello Stato e di ogni altro avente diritto, a carico di condannato in giudizio d'accusa innanzi alla Corte costituzionale integrata, in forza di decreto del Presidente ratificato dalla Corte, l'istanza di cancellazione proposta in dipendenza dell'asserita intervenuta estinzione del debito cui inerisce la garanzia reale, attiene a materia regolata dalle norme del codice civile (artt. 2878-2888) e del codice di procedura civile (artt. 586 e 792-795). Pertanto, in tal caso, a prescindere dai limiti - gia' in altra occasione precisati - entro cui la Corte costituzionale opera come giudice dell'esecuzione in riferimento ai giudizi d'accusa, trattandosi di profili che riguardano organi e competenze che nulla hanno a che fare con tale esecuzione e, in genere, con l'esecuzione penale, deve ritenersi in radice esclusa la giurisdizione della Corte. Di conseguenza, in presenza di tali condizioni, riguardo all'istanza presentata alla Corte costituzionale da Claudio Crociani (condannato nel giudizio penale n. 1 del reg. gen. 1977) per la cancellazione di ipoteca legale iscritta a suo carico in quel giudizio, deve dichiararsi "non luogo a provvedere". - O. n. 33/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte