Sentenza 388/1992 (ECLI:IT:COST:1992:388)
Massima numero 18800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
21/07/1992; Decisione del
21/07/1992
Deposito del 30/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 388/92 B. PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO (TUTELA DEL) - FACOLTA' DEI COMUNI, AL FINE DI TUTELARE LE TRADIZIONI LOCALI E LE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE, DI VIETARE L'ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITA' COMMERCIALI RITENUTE INCOMPATIBILI CON LA TUTELA DI TALI VALORI - PROSPETTATO CONTRASTO CON LA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE CON CONSEGUENTE INCIDENZA SULL'IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 388/92 B. PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO (TUTELA DEL) - FACOLTA' DEI COMUNI, AL FINE DI TUTELARE LE TRADIZIONI LOCALI E LE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE, DI VIETARE L'ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITA' COMMERCIALI RITENUTE INCOMPATIBILI CON LA TUTELA DI TALI VALORI - PROSPETTATO CONTRASTO CON LA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE CON CONSEGUENTE INCIDENZA SULL'IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Nel garantire la liberta' d'iniziativa econimica privata, l'art. 41 Cost., consente l'apposizione di limiti al suo esercizio, subordinandola ad una duplice condizione; richiedendo cioe', sotto l'aspetto sostanziale, che essa non si svolga in contrasto con i fini della utilita' sociale e, sotto l'aspetto formale, che si effettui una disciplina ad opera della legge; nella disposizione di cui all'impugnato art. 4 d.l. n. 832/1986, che consente all'autorita' comunale di precludere determinate ativita' commerciali ritenute incompatibili con la tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse site nel territorio comunale, ricorrono entrambe le condizioni essendo, sotto l'aspetto sostanziale, chiaramente indicati sia i fini di utilita' sociale da realizzare, consistenti appunto nella tutela dei suddetti valori, che i mezzi per raggiungere tale risultato; sotto l'aspetto formale, trattandosi di riserva relativa, e' sufficiente che la legge stabilisca i principi e le direttrici entro le quali l'azione amministrativa deve svolgersi, condizioni queste soddisfatte dalla norma impugnata che ha stabilito, gli obiettivi della tutela, l'oggetto dell'intervento autorizzativo, gli strumenti dell'intervento, la nuova classificazione degli esercizi commerciali ed il riconoscimento in astratto delle incompatibilita'. Ne' puo' dirsi violato il principio della imparzialita' della pubblica amministrazione, quale conseguenza della ritenuta ma non sussistente inosservanza del principio di legalita', essendo altresi' evidente che le imposizioni concrete derivanti dall'applicazione della legge impugnata si effettuano a mezzo dell'apposito procedimento amministrativo soggetto alle regole e alla disciplina specificatamente approntata dalle leggi in materia le quali assicurano ampia tutela degli interessi privati. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell'art. 4 d.l. 9 dicembre 1986 n. 832 conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 15). - S. n. 97/1969. - Sui limiti del sindacato della Corte costituzionale in ordine al concetto di utilita' sociale v. S. nn. 63/1991, 446/1988 e 20/1980. - Sul rispetto del principio della riserva di legge e sui poteri attribuiti all'autorita' amministrativa v. s. nn. 1/1963, 39/1963, 46/1963 e 40/1964.
Nel garantire la liberta' d'iniziativa econimica privata, l'art. 41 Cost., consente l'apposizione di limiti al suo esercizio, subordinandola ad una duplice condizione; richiedendo cioe', sotto l'aspetto sostanziale, che essa non si svolga in contrasto con i fini della utilita' sociale e, sotto l'aspetto formale, che si effettui una disciplina ad opera della legge; nella disposizione di cui all'impugnato art. 4 d.l. n. 832/1986, che consente all'autorita' comunale di precludere determinate ativita' commerciali ritenute incompatibili con la tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse site nel territorio comunale, ricorrono entrambe le condizioni essendo, sotto l'aspetto sostanziale, chiaramente indicati sia i fini di utilita' sociale da realizzare, consistenti appunto nella tutela dei suddetti valori, che i mezzi per raggiungere tale risultato; sotto l'aspetto formale, trattandosi di riserva relativa, e' sufficiente che la legge stabilisca i principi e le direttrici entro le quali l'azione amministrativa deve svolgersi, condizioni queste soddisfatte dalla norma impugnata che ha stabilito, gli obiettivi della tutela, l'oggetto dell'intervento autorizzativo, gli strumenti dell'intervento, la nuova classificazione degli esercizi commerciali ed il riconoscimento in astratto delle incompatibilita'. Ne' puo' dirsi violato il principio della imparzialita' della pubblica amministrazione, quale conseguenza della ritenuta ma non sussistente inosservanza del principio di legalita', essendo altresi' evidente che le imposizioni concrete derivanti dall'applicazione della legge impugnata si effettuano a mezzo dell'apposito procedimento amministrativo soggetto alle regole e alla disciplina specificatamente approntata dalle leggi in materia le quali assicurano ampia tutela degli interessi privati. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell'art. 4 d.l. 9 dicembre 1986 n. 832 conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 15). - S. n. 97/1969. - Sui limiti del sindacato della Corte costituzionale in ordine al concetto di utilita' sociale v. S. nn. 63/1991, 446/1988 e 20/1980. - Sul rispetto del principio della riserva di legge e sui poteri attribuiti all'autorita' amministrativa v. s. nn. 1/1963, 39/1963, 46/1963 e 40/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte