Sentenza 388/1992 (ECLI:IT:COST:1992:388)
Massima numero 18801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  21/07/1992;  Decisione del  21/07/1992
Deposito del 30/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:  18799  18800


Titolo
SENT. 388/92 C. PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO (TUTELA DEL) - FACOLTA' DEI COMUNI, AL FINE DI TUTELARE LE TRADIZIONI LOCALI E LE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE, DI VIETARE L'ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITA' COMMERCIALI, RITENUTE INCOMPATIBILI CON LA TUTELA DI TALI VALORI - RITENUTO POSSIBILE ESERCIZIO DI DETTA FACOLTA' NEI RIGUARDI DELLE ATTIVITA' NON ANCORA INTRAPRESE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. IMPUGNATO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SULLA LIBERTA' DI CONCORRENZA - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI PRIVILEGIARE L'INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il potere conferito ai Comuni dall'art. 4 d.l. n. 832 del 1986, conv. in l. n. 15 del 1987, di vietare, in sede di vidimazione delle autorizzazioni, lo svolgimento di attivita' commerciali ritenute incompatibili con la tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse non puo' riguardare solo le attivita' non ancora intraprese alla data di entrata in vigore dell'impugnato d.l. n. 832/1986, ma deve essere ritenuto riferibile, in virtu' d'interpretazione adeguatrice ai precetti Costituzionali (artt. 3, 9 e 41 Cost.), anche alle attivita' gia' svolte precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge, dovendo essere garantita la parita' di trattamento nell'accesso e nella permanenza nel mercato, non avendo alcuna giustificazione il discrimine temporale a fronte della necessita' di tutelare le aree del territorio nazionale di rilevante interesse. Cosi' interpretata la norma in questione, deve escludersi che essa violi il principio di eguaglianza e quello della liberta' di concorrenza. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione, in riferimento agli artt. 3 e 41 u.c. Cost., dell'art. 4, secondo comma, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832 conv. in l. 6 febbraio 1987 n. 15, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 u.c. Cost.). - In tema di discrimine temporale e principio di uguaglianza v. s. n. 105/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte