Ordinanza 389/1992 (ECLI:IT:COST:1992:389)
Massima numero 18669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  21/07/1992;  Decisione del  21/07/1992
Deposito del 30/07/1992; Pubblicazione in G. U. 12/08/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 389/92. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI - NECESSITA', PER LA NOMINA IN RUOLO, DEL RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. - CONSEGUENTE PREVISTA PROROGA DEL PERIODO DI PROVA, SENZA FISSAZIONE DEI TERMINI, FINO ALLA COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DEL MINISTERO AL RIGUARDO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (PER I QUALI, IN BASE AL T.U. N. 3 DEL 1957, IL PERIODO DI PROVA NON PUO' PROTRARSI OLTRE CERTI LIMITI) IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EFFICIENZA DELLA P.A. (PER L'INCERTEZZA A CUI L'INTERESSATO E' ESPOSTO CIRCA IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO) E CON INCIDENZA ANCHE SUL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO A TUTELA DI TALE RAPPORTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza, in quanto - a parte la mancanza di indicazioni sul perche', nel caso, avverso l'asserita inerzia dell'Amministrazione, non sia stato attivato dall'interessato (ex lege n. 241 del 1990) il procedimento di formazione del silenzio-rifiuto - non risulta chiarito quale effetto, essendo stata gia' negata dal Ministero dell'interno la qualifica di agente di p.s., con conseguente risoluzione del rapporto, potrebbe spiegare l'eliminazione della norma impugnata nel giudizio di provenienza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte