Sentenza 392/1992 (ECLI:IT:COST:1992:392)
Massima numero 18810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  07/10/1992;  Decisione del  07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 21/10/1992
Massime associate alla pronuncia:  18811  18812


Titolo
SENT. 392/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PRETESA ILLEGITTIMITA' DI LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - LEGGE QUADRO STATALE - RICHIAMO AD ESSA QUALE ELEMENTO DI INTERPOSIZIONE AL PARAMETRO COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.

Testo
In caso di dedotta illegittimita' costituzionale di legge regionale in materia di pubblico impiego per violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, le disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego (l. 29 marzo 1983 n. 93) costituiscono 'ex se' sicuro elemento di valida interposizione all'art. 117 Cost.. (Principio ribadito nel respingere una eccezione di inammissibilita' opposta al ricorso del Presidente del Consiglio contro norme della legge della Regione Liguria, riapprovata il 26 febbraio 1992, sul trattamento di assenze dei dipendenti regionali per malattie dei figli o per adozione, su cui vedi massime seguenti). - Nello stesso senso, v. la sent. n. 339/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  29/03/1983  n. 93  art. 0