Sentenza 197/2021 (ECLI:IT:COST:2021:197)
Massima numero 44220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  21/09/2021;  Decisione del  21/09/2021
Deposito del 21/10/2021; Pubblicazione in G. U. 27/10/2021
Massime associate alla pronuncia:  44221  44222  44223  44224


Titolo
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Necessario bilanciamento tra esigenze di prevenzione speciale e finalità rieducativa - Conseguente obbligo, nelle rispettive competenze, per il legislatore, l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, di verificare la proporzionalità e la congruità delle misure restrittive. (Classif. 167001).

Testo

Conserva pieno significato [anche dopo le modifiche recate dalla legge n. 94 del 2009] la giurisprudenza costituzionale che ha interpretato la disciplina dell'art. 41-bis ordin. penit. bilanciando le esigenze di prevenzione speciale, che essa persegue, con l'indispensabile finalizzazione rieducativa delle pene e delle stesse misure di sicurezza. Secondo criteri di proporzionalità e congruità, il legislatore, l'autorità amministrativa e la stessa autorità giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze, devono quindi verificare se, in ogni caso concreto, le restrizioni imposte siano legittimate da una duplice e determinante condizione: da un lato, la necessità effettiva ed attuale d'un regime differenziale per l'interessato; dall'altro, la miglior scelta possibile, quanto alle modalità esecutive, al fine di favorire l'attuazione di un efficace programma individuale di recupero. (Precedenti: S. 376/1997-mass. 23575; S. 351/1996-mass. 23005; S. 410/1993-mass. 20030; S. 349/1993-mass. 19977, mass. 19978, mass. 19979).

Gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. condizionano la stessa previsione in astratto di misure restrittive "obbligatorie" per il soggetto raggiunto da un decreto ministeriale ex art. 41-bis, comma 2, ordin. penit., in quanto tali misure devono perseguire gli obiettivi di ordine pubblico stabiliti dal legislatore, ma al tempo stesso il trattamento restrittivo - si tratti di esecuzione della pena o di internamento per misura di sicurezza - deve conservare una concreta efficacia rieducativa. Ciò vuol dire che, in assenza delle condizioni indicate, può essere posta in dubbio ed eventualmente negata la compatibilità costituzionale di singole prescrizioni, ma anche che l'interpretazione da operarsi su tali prescrizioni deve essere orientata verso soluzioni che ne garantiscano la miglior compatibilità con i precetti costituzionali di riferimento. (Precedenti: S. 97/2020-mass. 42965; S.186/2018-mass. 40290).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 41  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte