Sentenza 392/1992 (ECLI:IT:COST:1992:392)
Massima numero 18811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
07/10/1992; Decisione del
07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 21/10/1992
Titolo
SENT. 392/92 B. REGIONE LIGURIA - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI - PREVISIONE COME IPOTESI DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO (UN MESE) DELLA PERMANENZA DEL DIPENDENTE NELLO STATO INTERESSATO A FINI DI ADOZIONE DI MINORE STRANIERO - VIOLAZIONE, PER CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE-QUADRO, DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 392/92 B. REGIONE LIGURIA - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI - PREVISIONE COME IPOTESI DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO (UN MESE) DELLA PERMANENZA DEL DIPENDENTE NELLO STATO INTERESSATO A FINI DI ADOZIONE DI MINORE STRANIERO - VIOLAZIONE, PER CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE-QUADRO, DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La previsione, da parte dell'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992, della permanenza all'estero del dipendente regionale per seguire una pratica dallo stesso avviata per l'adozione di un minore straniero, come nuovo specifico titolo di assenza dal lavoro retribuita, costituisce una integrazione ai generali accordi conclusi a tenore della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che si pone al di fuori dell'area del mero necessario adeguamento conseguente a riconosciute esigenze proprie della regione. Tale norma, pertanto, in base ai principi gia' affermati dalla Corte riguardo ad analoghe situazioni, oltrepassa il limite dei principi fondamentali della legislazione statale che la potesta' legislativa delle regioni a statuto ordinario incontra in materia, e va quindi dichiarata illegittima per violazione dell'art. 117 Cost.. Non sottacendosi comunque che in casi del genere, per la causale di valore etico, costituita dal fine di adozione, potrebbe ritenersi ammissibile, ove ne ricorrano di fatto gli estremi, un congedo straordinario per "gravi motivi". - S. n. 38/1989.
La previsione, da parte dell'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992, della permanenza all'estero del dipendente regionale per seguire una pratica dallo stesso avviata per l'adozione di un minore straniero, come nuovo specifico titolo di assenza dal lavoro retribuita, costituisce una integrazione ai generali accordi conclusi a tenore della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che si pone al di fuori dell'area del mero necessario adeguamento conseguente a riconosciute esigenze proprie della regione. Tale norma, pertanto, in base ai principi gia' affermati dalla Corte riguardo ad analoghe situazioni, oltrepassa il limite dei principi fondamentali della legislazione statale che la potesta' legislativa delle regioni a statuto ordinario incontra in materia, e va quindi dichiarata illegittima per violazione dell'art. 117 Cost.. Non sottacendosi comunque che in casi del genere, per la causale di valore etico, costituita dal fine di adozione, potrebbe ritenersi ammissibile, ove ne ricorrano di fatto gli estremi, un congedo straordinario per "gravi motivi". - S. n. 38/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 0