Sentenza 392/1992 (ECLI:IT:COST:1992:392)
Massima numero 18812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  07/10/1992;  Decisione del  07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 21/10/1992
Massime associate alla pronuncia:  18810  18811


Titolo
SENT. 392/92 C. REGIONE LIGURIA - PUBBLICO IMPIEGO - DIPENDENTI REGIONALI - CONGEDO STRAORDINARIO PER MALATTIA DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A TRE ANNI - RETRIBUZIONE PER COMPLESSIVI DUE MESI NELL'ARCO DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO (IN PARTICOLARE: LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disposizione dell'art. 1 della legge della Regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992, secondo la quale il congedo straordinario del dipendente regionale per malattie del figlio inferiore a tre anni di eta' va retribuito, per ciascun anno solare, in misura intera per il primo mese e con riduzione all'ottanta per cento per il successivo, e' in perfetta correlazione con i principi di omogeneizzazione e di conseguente perequazione del trattamento economico stabiliti dalla legislazione statale, in particolare, dalla legge quadro sul pubblico impiego (29 marzo 1983, n. 93). Non sussiste pertanto la denunciata violazione dei limiti della competenza della Regione in materia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della l. Regione Liguria approvata il 18 dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, in riferimento all'art. 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  29/03/1983  n. 93  art. 0