Sentenza 393/1992 (ECLI:IT:COST:1992:393)
Massima numero 18839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/10/1992; Decisione del
07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 21/10/1992
Titolo
SENT. 393/92 A. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO STATALE RELATIVAMENTE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE - DETERMINAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO PROGRAMMATICO E DELLE SUE LINEE ESSENZIALI - COMPETENZA DELLO STATO - COMPETENZE RESIDUE REGIONALI.
SENT. 393/92 A. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO STATALE RELATIVAMENTE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE - DETERMINAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO PROGRAMMATICO E DELLE SUE LINEE ESSENZIALI - COMPETENZA DELLO STATO - COMPETENZE RESIDUE REGIONALI.
Testo
Ai sensi dell'art. 81, d.P.R. n. 616 del 1977, il quale, alla lett. a), attribuisce allo Stato, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale - con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale, alla tutela ambientale ed ecologica del territorio ed alla difesa del suolo - spetta allo Stato stesso la determinazione del tipo di intervento programmatico destinato ad operare su tutto il territorio nazionale e diretto a fissare le linee essenziali e gli elementi caratteristici di una nuova figura. Si tratta infatti di una normativa di principio che, in quanto fissa schemi e modelli necessari all'esplicarsi della potesta' regionale in modo unitario ed omogeneo, non puo' trovare ostacolo nella potesta' di programmazione territoriale attribuita alla Regione, alla quale, secondo quanto chiarito dalla Corte con specifico riferimento alla l. n. 142 del 1990, residuano, nel quadro della programmazione territoriale, il potere di individuare, nelle materie ad essa attribuite, il carattere unitario, nei rispettivi territori, delle relative funzioni e l'ambito di incidenza del piano territoriale di coordinamento provinciale condizionato da tale preventiva individuazione. - S. n. 343/1991.
Ai sensi dell'art. 81, d.P.R. n. 616 del 1977, il quale, alla lett. a), attribuisce allo Stato, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale - con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale, alla tutela ambientale ed ecologica del territorio ed alla difesa del suolo - spetta allo Stato stesso la determinazione del tipo di intervento programmatico destinato ad operare su tutto il territorio nazionale e diretto a fissare le linee essenziali e gli elementi caratteristici di una nuova figura. Si tratta infatti di una normativa di principio che, in quanto fissa schemi e modelli necessari all'esplicarsi della potesta' regionale in modo unitario ed omogeneo, non puo' trovare ostacolo nella potesta' di programmazione territoriale attribuita alla Regione, alla quale, secondo quanto chiarito dalla Corte con specifico riferimento alla l. n. 142 del 1990, residuano, nel quadro della programmazione territoriale, il potere di individuare, nelle materie ad essa attribuite, il carattere unitario, nei rispettivi territori, delle relative funzioni e l'ambito di incidenza del piano territoriale di coordinamento provinciale condizionato da tale preventiva individuazione. - S. n. 343/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte