Sentenza 393/1992 (ECLI:IT:COST:1992:393)
Massima numero 18841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/10/1992; Decisione del
07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 21/10/1992
Titolo
SENT. 393/92 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INVOCABILITA' NEI RICORSI DELLE REGIONI CONTRO LEGGI DELLO STATO, DI PRECETTI COSTITUZIONALI DIVERSI DA QUELLI CONTENUTI NEL TITOLO V^ COST. - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI.
SENT. 393/92 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INVOCABILITA' NEI RICORSI DELLE REGIONI CONTRO LEGGI DELLO STATO, DI PRECETTI COSTITUZIONALI DIVERSI DA QUELLI CONTENUTI NEL TITOLO V^ COST. - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI.
Testo
Nei giudizi d'impugnazione di leggi statali in via principale, le Regioni, pur potendo dedurre unicamente la lesione delle proprie competenze legislative stabilite dalla Costituzione, sono legittimate ad invocare, a tal fine, anche precetti diversi da quelli contenuti nel titolo quinto della Costituzione, purche' ne colleghino la violazione all'incidenza sull'autonomia regionale. - S. nn. 343/1991, 407/1989, 961/1988.
Nei giudizi d'impugnazione di leggi statali in via principale, le Regioni, pur potendo dedurre unicamente la lesione delle proprie competenze legislative stabilite dalla Costituzione, sono legittimate ad invocare, a tal fine, anche precetti diversi da quelli contenuti nel titolo quinto della Costituzione, purche' ne colleghino la violazione all'incidenza sull'autonomia regionale. - S. nn. 343/1991, 407/1989, 961/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte