Sentenza 393/1992 (ECLI:IT:COST:1992:393)
Massima numero 18842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/10/1992; Decisione del
07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 21/10/1992
Titolo
sent. 393/92 D. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - DISCIPLINA - INDICAZIONE DEGLI SCOPI, CARATTERISTICHE E SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA FORMAZIONE DI TALI PROGRAMMI - LAMENTATA IRRAZIONALITA' E LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONI ED ENTI LOCALI MINORI E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO - ESCLUSIONE, STANTE LA NON RIFERIBILITA' ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE DI CONCRETI EFFETTI LESIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
sent. 393/92 D. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - DISCIPLINA - INDICAZIONE DEGLI SCOPI, CARATTERISTICHE E SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA FORMAZIONE DI TALI PROGRAMMI - LAMENTATA IRRAZIONALITA' E LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONI ED ENTI LOCALI MINORI E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO - ESCLUSIONE, STANTE LA NON RIFERIBILITA' ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE DI CONCRETI EFFETTI LESIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I commi primo e secondo dell'art. 16, l. n. 179 del 1992, per il loro carattere ricognitivo-descrittivo dello strumento del programma integrato di intervento (v. massima B) per quanto riguarda il suo oggetto, per la menzione astratta dei soggetti pubblici e privati che vi possono partecipare, e per il mancato riferimento ad azioni concrete a questi riconducibili, non configurano irrazionalita', censurabili in base all'art. 3 Cost., o elementi in contrasto con il principio del buon andamento della p.a. ovvero con la disciplina dei rapporti tra Regioni ed enti locali minori, ne', infine, con le esigenze della tutela del paesaggio, tanto piu' che la funzione di coordinamento che le disposizioni stesse evidenziano, quale nota qualificante della nuova figura, non e' per se stessa, lesiva. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 128 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi primo e secondo, l. 17 febbraio 1992, n. 179).
I commi primo e secondo dell'art. 16, l. n. 179 del 1992, per il loro carattere ricognitivo-descrittivo dello strumento del programma integrato di intervento (v. massima B) per quanto riguarda il suo oggetto, per la menzione astratta dei soggetti pubblici e privati che vi possono partecipare, e per il mancato riferimento ad azioni concrete a questi riconducibili, non configurano irrazionalita', censurabili in base all'art. 3 Cost., o elementi in contrasto con il principio del buon andamento della p.a. ovvero con la disciplina dei rapporti tra Regioni ed enti locali minori, ne', infine, con le esigenze della tutela del paesaggio, tanto piu' che la funzione di coordinamento che le disposizioni stesse evidenziano, quale nota qualificante della nuova figura, non e' per se stessa, lesiva. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 128 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi primo e secondo, l. 17 febbraio 1992, n. 179).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte