Sentenza 393/1992 (ECLI:IT:COST:1992:393)
Massima numero 18843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/10/1992; Decisione del
07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 21/10/1992
Titolo
SENT. 393/92 E. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED EFFETTI - VIOLAZIONE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA NONCHE' DELL'AUTONOMIA REGIONALE - VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 393/92 E. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED EFFETTI - VIOLAZIONE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA NONCHE' DELL'AUTONOMIA REGIONALE - VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 16, l. n. 179 del 1992, che disciplinano la nuova figura del programma integrato di intervento nell'azione e negli effetti, attribuiscono a tale strumento l'efficacia della concessione di cui all'art. 4, l. n. 10 del 1977 (comma terzo) nonche' la possibilita' di derogare sia agli strumenti urbanistici in vigore, grazie alla sola approvazione del consiglio comunale - resa particolarmente incisiva dall'operativita' della regola del silenzio-assenso da parte della Regione - (quarto comma), sia ai preesistenti limiti planovolumetrici (quinto comma) e della programmazione urbanistica pluriennale, ex art. 13 , stessa l. n. 10 del 1977 (sesto comma). Tale disciplina, oltre ad incidere sulla potesta' legislativa (art. 117, primo comma, Cost.) e sulle attribuzioni amministrative (art. 118, primo comma Cost.) delle Regioni, con violazione dell'autonomia alle stesse garantita dall'art. 115 Cost., si pone in contrasto con i principi della conformita' della concessione agli strumenti urbanistici (art. 4, primo comma, l. n. 10 del 1977) e della distinzione tra programma territoriale e legittimazione all'esecuzione dell'opera conferita con il rilascio della licenza edilizia, la quale viene cosi' a configurasi come elemento automatico della previsione programmatica. La possibilita', che ne consegue, di interventi indiscriminati sul territorio, non confortati dall'assistenza di meccanismi diversificati e di organi tecnici ed uffici competenti in base alle norme generali, con limitazioni della stessa potesta' di annullamento dell'atto concessivo, non accompagnato nella formazione e nell'azione da adeguate misure di riscontro, rendono chiara l'irrazionalita' e il contrasto con il principio di buon andamento della p.a. dei predetti commi, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 16, l. 2 febbraio 1992, n. 179, i quali, pertanto vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi.
I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 16, l. n. 179 del 1992, che disciplinano la nuova figura del programma integrato di intervento nell'azione e negli effetti, attribuiscono a tale strumento l'efficacia della concessione di cui all'art. 4, l. n. 10 del 1977 (comma terzo) nonche' la possibilita' di derogare sia agli strumenti urbanistici in vigore, grazie alla sola approvazione del consiglio comunale - resa particolarmente incisiva dall'operativita' della regola del silenzio-assenso da parte della Regione - (quarto comma), sia ai preesistenti limiti planovolumetrici (quinto comma) e della programmazione urbanistica pluriennale, ex art. 13 , stessa l. n. 10 del 1977 (sesto comma). Tale disciplina, oltre ad incidere sulla potesta' legislativa (art. 117, primo comma, Cost.) e sulle attribuzioni amministrative (art. 118, primo comma Cost.) delle Regioni, con violazione dell'autonomia alle stesse garantita dall'art. 115 Cost., si pone in contrasto con i principi della conformita' della concessione agli strumenti urbanistici (art. 4, primo comma, l. n. 10 del 1977) e della distinzione tra programma territoriale e legittimazione all'esecuzione dell'opera conferita con il rilascio della licenza edilizia, la quale viene cosi' a configurasi come elemento automatico della previsione programmatica. La possibilita', che ne consegue, di interventi indiscriminati sul territorio, non confortati dall'assistenza di meccanismi diversificati e di organi tecnici ed uffici competenti in base alle norme generali, con limitazioni della stessa potesta' di annullamento dell'atto concessivo, non accompagnato nella formazione e nell'azione da adeguate misure di riscontro, rendono chiara l'irrazionalita' e il contrasto con il principio di buon andamento della p.a. dei predetti commi, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 16, l. 2 febbraio 1992, n. 179, i quali, pertanto vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 115
Altri parametri e norme interposte