Sentenza 393/1992 (ECLI:IT:COST:1992:393)
Massima numero 18846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/10/1992; Decisione del
07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 21/10/1992
Titolo
SENT. 393/92 G. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - FINANZIAMENTI REGIONALI E STATALI - MODALITA' - DESTINAZIONE DI PARTE DI SOMME ASSEGNATE AL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE - LAMENTATA IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI RIFERIRE TALE DESTINAZIONE FINANZIARIA SOLO AI PROGRAMMI INERENTI ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 393/92 G. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - FINANZIAMENTI REGIONALI E STATALI - MODALITA' - DESTINAZIONE DI PARTE DI SOMME ASSEGNATE AL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE - LAMENTATA IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI RIFERIRE TALE DESTINAZIONE FINANZIARIA SOLO AI PROGRAMMI INERENTI ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Secondo l'interpretazione che, nel contesto generale normativo, deve essere data degli artt. 16, comma nono, e 2, comma secondo della l. n. 179 del 1992, la destinazione di parte dei finanziamenti assegnati all'edilizia residenziale pubblica ai programmi di intervento deve intendersi nel senso che la stessa dovra' o potra' essere effettuata dalle Regioni o dallo Stato, solo se detti programmi siano riferibili all'edilizia residenziale medesima; del resto, i vincoli in questione non sono incompatibili con il rispetto dell'autonomia regionale, consentendosi alle Regioni nell'ambito di una priorita' stabilita - in relazione ad interessi valutati dal legislatore nazionale di particolare rilevanza ed intensita' - margini di discrezionalita' nella distribuzione e nella gestione degli interventi, secondo scelte ad esse riservate. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale del comma nono, dell'art. 16, nonche' dell'art. 2, secondo comma, l. 17 febbraio 1992, n. 179, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 279/1991, 505/1989.
Secondo l'interpretazione che, nel contesto generale normativo, deve essere data degli artt. 16, comma nono, e 2, comma secondo della l. n. 179 del 1992, la destinazione di parte dei finanziamenti assegnati all'edilizia residenziale pubblica ai programmi di intervento deve intendersi nel senso che la stessa dovra' o potra' essere effettuata dalle Regioni o dallo Stato, solo se detti programmi siano riferibili all'edilizia residenziale medesima; del resto, i vincoli in questione non sono incompatibili con il rispetto dell'autonomia regionale, consentendosi alle Regioni nell'ambito di una priorita' stabilita - in relazione ad interessi valutati dal legislatore nazionale di particolare rilevanza ed intensita' - margini di discrezionalita' nella distribuzione e nella gestione degli interventi, secondo scelte ad esse riservate. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale del comma nono, dell'art. 16, nonche' dell'art. 2, secondo comma, l. 17 febbraio 1992, n. 179, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 279/1991, 505/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte