Sentenza 393/1992 (ECLI:IT:COST:1992:393)
Massima numero 18847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/10/1992; Decisione del
07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 21/10/1992
Titolo
SENT. 393/92 H. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - FINANZIAMENTI REGIONALI - MODALITA' - DESTINAZIONE PRIORITARIA (DI PARTE DELLE SOMME ASSEGNATE AL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE) AI COMUNI CHE PROVVEDONO ALLA FORMAZIONE DI DETTI PROGRAMMI - IRRAZIONALE ALTERAZIONE DELLE COMPETENZE DECISORIE REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 393/92 H. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - FINANZIAMENTI REGIONALI - MODALITA' - DESTINAZIONE PRIORITARIA (DI PARTE DELLE SOMME ASSEGNATE AL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE) AI COMUNI CHE PROVVEDONO ALLA FORMAZIONE DI DETTI PROGRAMMI - IRRAZIONALE ALTERAZIONE DELLE COMPETENZE DECISORIE REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'attribuzione alle Regioni del potere di gestire i fondi in materia di edilizia residenziale, imponendo alle stesse di concedere i finanziamenti con priorita' a quei comuni che attuino i programmi integrati di intervento, altera irrazionalmente il principio della competenza decisoria regionale in materia (v. massima F), secondo il quale spetta all'autonomia delle Regioni medesime destinare i fondi predetti, nel loro oggetto e modalita', senza vincoli imposti dallo Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - il comma settimo dell'art. 16, l. 17 febbraio 1992, n. 179.
L'attribuzione alle Regioni del potere di gestire i fondi in materia di edilizia residenziale, imponendo alle stesse di concedere i finanziamenti con priorita' a quei comuni che attuino i programmi integrati di intervento, altera irrazionalmente il principio della competenza decisoria regionale in materia (v. massima F), secondo il quale spetta all'autonomia delle Regioni medesime destinare i fondi predetti, nel loro oggetto e modalita', senza vincoli imposti dallo Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - il comma settimo dell'art. 16, l. 17 febbraio 1992, n. 179.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte