Sentenza 197/2021 (ECLI:IT:COST:2021:197)
Massima numero 44221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  21/09/2021;  Decisione del  21/09/2021
Deposito del 21/10/2021; Pubblicazione in G. U. 27/10/2021
Massime associate alla pronuncia:  44220  44222  44223  44224


Titolo
Misure di sicurezza - In genere - Funzione e presupposti - Esclusione della funzione retributiva. (Classif. 157001).

Testo
La misura di sicurezza opera se e quando l'autore del fatto esprime una concreta pericolosità sociale, che deve sussistere, sia nel momento dell'applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione. Per quanto occasionata dalla commissione di un reato, la misura non ha perciò alcuna funzione retributiva, mentre deve fronteggiare un fenomeno di pericolosità ormai considerato per sé stesso, tanto che, abbia trovato o meno esecuzione, la misura deve essere immediatamente revocata non appena si riscontri la cessazione della condizione di pericolosità dell'interessato, anche laddove non sia ancora maturato il termine di «durata minima». (Precedenti: S. 250/18-mass. 40628; S. 291/2013-mass. 37489, mass. 37490; S. 1102/1988- mass. 13959; S. 249/1983-mass. 13314, mass. 13315; S. 139/1982- mass. 9265, mass. 9264; S. 110/1974-mass. 7199; O. 111/1990-mass. 15054).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte