Sentenza 394/1992 (ECLI:IT:COST:1992:394)
Massima numero 18849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
07/10/1992; Decisione del
07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 28/10/1992
Massime associate alla pronuncia:
18850
Titolo
SENT. 394/92 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI - RATEI ARRETRATI - INTERESSI E RIVALUTAZIONE - NUOVA DISCIPLINA - INTERPRETAZIONE.
SENT. 394/92 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI - RATEI ARRETRATI - INTERESSI E RIVALUTAZIONE - NUOVA DISCIPLINA - INTERPRETAZIONE.
Testo
L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - intervenuta successivamente all'elevazione del dieci per cento del saggio degli interessi legali (art. 1, l. n. 353/1990) - per i crediti previdenziali ha ristabilito l'interpretazione letterale, che ascrive all'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. il significato di norma speciale all'interno del sistema dell'art. 1224 cod. civ.: gli interessi si calcolano sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno", eccezionalmente ritenuto "in re ipsa" per il solo fatto della svalutazione, quando risulti superiore al dieci per cento. Pertanto la disciplina degli effetti del pagamento ritardato si differenzia dal regime comune sia per il carattere automatico della rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, senza bisogno ne' di domanda dell'interessato, ne' di alcuna prova del "maggior danno"), sia per la decorrenza non dal giorno della maturazione del credito, ma dalla scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento dell'ente sulla domanda della prestazione previdenziale, cosicche', escluso il cumulo della rivalutazione con gli interessi, il diritto del creditore e' determinato nella maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi calcolati sulla somma nominale.
L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - intervenuta successivamente all'elevazione del dieci per cento del saggio degli interessi legali (art. 1, l. n. 353/1990) - per i crediti previdenziali ha ristabilito l'interpretazione letterale, che ascrive all'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. il significato di norma speciale all'interno del sistema dell'art. 1224 cod. civ.: gli interessi si calcolano sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno", eccezionalmente ritenuto "in re ipsa" per il solo fatto della svalutazione, quando risulti superiore al dieci per cento. Pertanto la disciplina degli effetti del pagamento ritardato si differenzia dal regime comune sia per il carattere automatico della rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, senza bisogno ne' di domanda dell'interessato, ne' di alcuna prova del "maggior danno"), sia per la decorrenza non dal giorno della maturazione del credito, ma dalla scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento dell'ente sulla domanda della prestazione previdenziale, cosicche', escluso il cumulo della rivalutazione con gli interessi, il diritto del creditore e' determinato nella maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi calcolati sulla somma nominale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte