Sentenza 394/1992 (ECLI:IT:COST:1992:394)
Massima numero 18850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  07/10/1992;  Decisione del  07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 28/10/1992
Massime associate alla pronuncia:  18849


Titolo
SENT. 394/92 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (ASSEGNO E PENSIONE D'INVALIDITA') - RATEI ARRETRATI - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - MODIFICA LEGISLATIVA - MODALITA' DI CALCOLO CON DETRAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER IL MAGGIOR DANNO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO CON INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - DENUNCIATO RIPRISTINO DI DISCIPLINA GIA' DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEI GIUDIZI "A QUIBUS" - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, non e' applicabile l'art. 16, comma sesto, l. 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito, quando la fattispecie (come nei casi su cui vertono i giudizi "a quibus") costitutiva della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della norma medesima. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma sesto, l. 30 dicembre 1991, n. 412 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte