Sentenza 395/1992 (ECLI:IT:COST:1992:395)
Massima numero 18838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  07/10/1992;  Decisione del  07/10/1992
Deposito del 19/10/1992; Pubblicazione in G. U. 28/10/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 395/92. USI CIVICI - GIUDIZI INNANZI AI COMMISSARI DEGLI USI CIVICI - POSSIBILITA' DI PROMUOVERLI "ANCHE DI UFFICIO" - LAMENTATA ELIMINAZIONE DELLA NECESSARIA DISTINZIONE FRA GIUDICE E PARTE - CONSEGUENTE DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI RAZIONALITA' E COERENZA, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO, SULLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE QUALE GARANTE DEL SOLO INTERESSE GENERALE ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E SULLA AUTONOMIA DELLE REGIONI QUALI ATTUALI TITOLARI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO IN PUNTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Difetta di motivazione in punto di rilevanza la ordinanza con cui la Corte di cassazione ha proposto incidente di costituzionalita' nei confronti dell'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui prevede che i giudizi davanti ai Commissari per il riordinamento degli usi civici possano essere promossi "anche di ufficio". La questione e' stata infatti sollevata in giudizio promosso con ricorso, ex art. 111 Cost., contro una sentenza del Commissario regionale per gli usi civici in Abruzzo nel frattempo annullata dalla Corte d'appello di Roma, e pertanto ai fini di una valutazione esauriente della rilevanza il giudice 'a quo', non appagandosi della considerazione - posta, al riguardo, a base del provvedimento di rimessione - che i capi della sentenza commissariale contro i quali era stato proposto il ricorso per cassazione non sono soggetti ad appello, avrebbe dovuto appurare ulteriormente se, dato che la decisione commissariale era stata annullata in appello non per motivi di merito, ma per un difetto originario di integrita' del contraddittorio tale da travolgere l'intero giudizio, il proposto ricorso per Cassazione potesse ritenersi egualmente ammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 29, primo comma, legge 16 giugno 1927, n. 1766, 'in parte qua'.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte